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Austria: si al diritto ad una morte dignitosa

di Gabriele Iuvinale

La Corte Costituzionale austriaca (VfGH) ha dichiarato ieri (parzialmente) incostituzionale la disposizione che rende reato la cosiddetta "assistenza al suicidio". In particolare, ha ritenuto che la frase "o aiutalo", contenuta nella sezione 78 del codice penale, sarebbe contraria ai principi costituzionali. Viola il diritto all'autodeterminazione, sostiene la Corte, perché la disposizione vieta tout court ogni tipo di assistenza in qualsiasi circostanza.

L'abrogazione entrerà in vigore il 3 dicembre 2021.

Questi i motivi della decisione.

  • Il diritto costituzionalmente garantito dell'individuo alla libera autodeterminazione può derivare da numerose garanzie dei diritti fondamentali, in particolare dal diritto alla vita privata, dal diritto alla vita e dal principio di uguaglianza .

  • Questo diritto alla libera autodeterminazione include il diritto a plasmare la vita così come il diritto a una morte dignitosa . Il diritto alla libera autodeterminazione include anche il diritto di coloro che sono disposti a suicidarsi di chiedere aiuto a una terza parte che è disposta a farlo.

  • Il divieto di suicidio con l'ausilio di terzi può rappresentare un'ingerenza particolarmente intensa nel diritto dell'individuo alla libera autodeterminazione.

  • Se la decisione di suicidarsi è basata sulla libera autodeterminazione dell'interessato, questa deve essere rispettata dal legislatore.

  • Dal punto di vista dei diritti fondamentali, non fa differenza se il paziente, sotto la sua sovranità terapeutica o testamento biologico, esercita il suo diritto all'auto prolungamento della vita o rifiuta misure mediche di sostentamento vitale o desidera che vuole suicidarsi usi un soggetto terzo, esercitando il proprio diritto di terminare da solo la sua vita . Piuttosto, è fondamentale, in ogni caso, che la rispettiva decisione sia presa sulla base della libera autodeterminazione.

  • Secondo la Corte Costituzionale, sia per il diritto costituzionalmente giustificato di trattare la sovranità come 49a nel § para.2 Medical Act 1998 (per quanto riguarda il rispetto del testamento biologico) ha espresso l' importanza dell'autodeterminazione in contraddizione con il fatto chi vieta il suicidio.

  • Se, da un lato, il paziente può decidere se la sua vita sarà salvata o prolungata attraverso cure mediche e, dall'altro, ai sensi della Sezione 49a del Physicians Act 1998, anche la morte prematura di un paziente è accettata come parte del trattamento medico, non è giustificato vietare al morente di dare il proprio consenso all'aiuto di terzi in caso di suicidio e negare così il diritto all'autodeterminazione senza eccezioni.

  • La Corte costituzionale non trascura il fatto che la libera autodeterminazione è influenzata anche da diverse circostanze sociali ed economiche. Di conseguenza, il legislatore deve adottare misure per prevenire gli abusi in modo che la persona interessata non prenda la decisione di suicidarsi sotto l'influenza di terzi.

  • Il tentativo di suicidio di qualcun altro rimane un illecito penale (primo reato della Sezione 78 StGB). La decisione di uccidersi con l'assistenza di un terzo è tutelata dai diritti fondamentali solo se, come già affermato, è presa liberamente e senza alcuna influenza.

  • La contestazione del § 77 StGB (omicidio su richiesta) non è consentita. In caso di abrogazione, l'uccisione di una persona sarebbe punita come omicidio o omicidio colposo su sua richiesta.


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