Qualsiasi atto dell'UE rientrante nella politica dell’energia deve essere valutato alla luce del principio di solidarietà. Lo ha deciso la Corte di Giustizia europea nella recente sentenza sul gasdotto Nord Stream1
G. Iuvinale
La legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell’Unione rientrante nella politica di
del settore dell'energia deve essere valutata alla luce del principio di
solidarietà energetica.
Questo, quanto enunciato dalla Corte di Giustizia nella recente sentenza pronunciata nella causa C-848/19 P tra Germania e Polonia. Provvedimento, con il quale la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Germania contro la sentenza del Tribunale UE che, in applicazione del principio solidaristico, aveva annullato una precedente decisione della Commissione europea del 2016 con la quale erano state modificate le condizioni di accesso al gasdotto OPAL.
Dunque, "secondo l’articolo194, paragrafo1, TFUE, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, nonché a promuovere l’efficienza energetica e il risparmio energetico, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, nonché l’interconnessione delle reti energetiche".
Il fatto
La linea di raccordo del gasdotto del Mar Baltico, cosiddetto gasdotto OPAL, è la sezione terrestre, ad ovest, del gasdotto Nord Stream1, il quale trasporta gas proveniente dalla Russia in Europa aggirando i paesi di transito «tradizionali», come l’Ucraina, la Polonia e la Slovacchia. Nel 2009, la Commissione europea aveva approvato, a determinate condizioni, la decisione dell’Agenzia federale delle reti tedesca di esentare il gasdotto OPAL dall’applicazione delle norme della direttiva 2003/551 (poi sostituita dalla direttiva 2009/732) sull’accesso dei terzi alle reti di gasdotti (art.18 della direttiva 2003/55 e art. 32 della direttiva 2009/7) e sulla disciplina tariffaria (art. 25, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/55). Gazprom, impresa dominante sul mercato delle forniture di gas, non avendo mai adempiuto una delle condizioni imposte dalla Commissione, ha potuto sfruttare il gasdotto OPAL soltanto fino al 50% della sua capacità, a partire dalla sua messa in servizio nel 2011.
Nel 2016, su richiesta di Gazprom, l’Agenzia federale delle reti tedesca ha notificato
alla Commissione la propria intenzione di modificare alcune disposizioni dell’esenzione concessa nel 2009. In sostanza, la modifica prevista doveva permettere di sfruttare il gasdotto OPAL nella sua piena capacità, a condizione che almeno il 50% di tale capacità fosse venduto nell’ambito di aste. Con decisione del 28 ottobre 2016, la Commissione ha approvato tale modificazione a determinate condizioni.
Ritenendo che la decisione controversa minacciasse la sicurezza degli approvvigionamenti di gas della Polonia, a motivo del trasferimento verso la via di transito Nord Stream1/OPAL di una parte dei volumi di gas naturale transitanti fino ad allora attraverso gli Stati della regione dell’Europa centrale, tra cui la Polonia, tramite i gasdotti concorrenti di OPAL, la Polonia ha proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione. Il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha annullato la decisione per violazione del principio di solidarietà energetica, sancito dall’articolo194, paragrafo1, TFUE.
Secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe dovuto esaminare l’impatto della modifica del regime di sfruttamento del gasdotto OPAL sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla politica in materia di energia della Polonia.
La decisione della CGEU
La Corte ricorda, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo194, paragrafo1, TFUE, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri:
a garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione
a promuovere l’efficienza energetica e il risparmio energetico, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili
a sviluppare l’interconnessione delle reti energetiche.
A questo proposito, la Corte rileva che il principio di solidarietà è un principio fondamentale del diritto dell’Unione, menzionato in varie disposizioni dei Trattati UE e FUE, il quale trova la sua espressione specifica, nel settore dell’energia, nell’articolo 194, paragrafo1, TFUE. Tale principio è intimamente connesso al principio di leale cooperazione (Art. 4, paragrafo 3 TUE), il quale impone all’Unione e agli Stati membri un rispetto ed un’assistenza reciproca nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati.
Dal momento che il principio di solidarietà è sotteso alla totalità degli obiettivi della politica energetica dell’Unione, nulla permette di escludere che tale principio produca effetti giuridici vincolanti. Al contrario, il principio di solidarietà comporta diritti ed obblighi tanto per l’Unione quanto per gli Stati membri, tenendo presente che l’Unione ha un obbligo di solidarietà nei confronti degli Stati membri e che questi ultimi hanno un identico obbligo tra di loro nonché nei confronti dell’interesse comune dell’Unione.
La Corte da ciò conclude che, contrariamente all’argomentazione addotta dalla Germania, la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell’Unione rientrante nella politica di quest’ultima nel settore dell’energia deve essere valutato alla luce del principio di solidarietà energetica, anche in assenza di un espresso riferimento a tale principio nel diritto derivato applicabile – nel caso di specie, la direttiva 2009/738 (Art. 36, paragrafo1,della direttiva 2009/73).
Risulta, di conseguenza, da una lettura combinata dei principi di solidarietà energetica e di leale cooperazione che, in occasione dell’adozione di una decisione che modifica un regime in deroga, assunta in applicazione della direttiva 2009/739 (Art. 36 della direttiva 2009/73), la Commissione è tenuta ad esaminare gli eventuali rischi per l’approvvigionamento di gas sui mercati degli Stati membri.
In secondo luogo, la Corte precisa che il tenore letterale dell’articolo194 TFUE non limita l’applicazione del principio di solidarietà energetica alle ipotesi di attacchi terroristici ovvero di calamità naturali o provocate dall’uomo, contemplate all’articolo 222 TFUE. Al contrario, lo spirito di solidarietà menzionato all’articolo 194, paragrafo1, TFUE si estende a qualsiasi azione rientrante nella politica energetica dell’Unione.
Così, il dovere, per le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri, di prendere in considerazione il principio di solidarietà energetica in occasione dell’adozione degli atti relativi al mercato interno del gas naturale, provvedendo in particolare ad assicurare la sicurezza degli approvigionamenti energetici dell’Unione, si traduce nell’adozione sia di misure che facciano fronte a situazioni di emergenza, sia di misure preventive. L’Unione e gli Stati membri devono, nell’esercizio delle loro rispettive competenze in tale settore, procedere ad un bilanciamento degli interessi energetici in gioco, evitando di adottare misure che possano pregiudicare gli interessi degli attori potenzialmente riguardati, per quanto concerne la sicurezza degli approvvigionamenti, la sostenibilità economica e politica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, e ciò al fine di farsi carico della loro interdipendenza e della loro solidarietà di fatto.
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