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Imprese: uno tsunami è alle porte con le nuove regole bancarie di classificazione in default

Immagine del redattore: Gabriele IuvinaleGabriele Iuvinale

di Nicola Iuvinale

Nubi nere all'orizzonte. Anzi un vero e proprio tsunami si è messo in movimento ed arriverà a colpire le imprese italiane dal primo gennaio 2021.

La pandemia ha fatto scendere i fatturati delle imprese di tutto il mondo e di quelle italiane in particolare. Interi settori produttivi sono in perdita e molti imprenditori saranno costretti a rifinanziare le imprese di tasca propria per cercare di andare avanti per evitare eventuali fallimenti.

Per il momento è un tirare a campare.

Per quanto tempo sarà sostenibile una situazione del genere?

E' cosa nota che già oggi le PMI hanno difficoltà a pagare tasse, fornitori, locazioni, dipendenti, ecc.

Le varie misure messe in campo dal Governo quali la moratoria dei debiti, il rinvio delle scadenze fiscali, la sospensione dei pagamenti, la proroga della cassa integrazione, il blocco delle azione esecutive delle cartelle di pagamento, dei licenziamenti e varie altre, non potranno durare all'infinito.

Le vaccinazioni inizieranno a gennaio e, man mano, proseguiranno per tutto il nuovo anno.

E' presumibile che al massimo ad inizio dell'estate le cose già inizieranno a cambiare, in meglio.

Ma a livello bancario qualcosa si è già messo in movimento e sta per abbattersi sull'Italia.

Alle banche soggette a vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (cioè quelle che hanno una rilevanza europea) è stato, infatti, fissato il termine ultimo del primo gennaio 2021 dal quale entreranno in vigore le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default”(ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca). Regole, che stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani (1).

Per le banche sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia, questa ha avviato una consultazione pubblica per recepire, nella disciplina nazionale, le nuove regole europee applicabili alle banche da essa direttamente vigilate (cioè quelle che non hanno una rilevanza europea) (2).

Le nuove regole, ovviamente, devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing).

L'ABI, e le principali associazione di categoria, hanno intanto predisposto sul tema una guida esplicativa del 19 ottobre scorso.

Le disposizioni attualmente vigenti prevedono, in particolare, l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che hanno nei confronti della propria banca.

Con le nuove regole, il legislatore ha, dunque, deciso di abbassare drasticamente la precedente soglia. Come detto, la banca sarà tenuta a classificare un’esposizione in default quando l’impresa è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante. Per determinare la rilevanza dell’esposizione è stata identificata una soglia di rilevanza, articolata in due componenti: 1) la componente assoluta pari a 500 euro e 2) la componente relativa pari all’1% dell’importo totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca finanziatrice.

L’esposizione sarà classificata in default quando la stessa, per un periodo superiore a 90 giorni, supera la soglia di rilevanza, sia per quanto riguarda la componente assoluta che quella relativa.

Per le persone fisiche e le PMI, che presentano un’esposizione verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, la componente assoluta della soglia di rilevanza è ridotta a 100 euro.

Il superamento della soglia di rilevanza andrà valutato a livello di gruppo bancario, tenendo quindi in considerazione tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti di banche e intermediari finanziari dello stesso gruppo (3).


Naturalmente, secondo la regola generale, salvo eccezione prevista per le PMI, l’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca.

Diversamente dal passato, non sarà più consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito disponibili con la stessa banca non utilizzate dallo stesso debitore e, pertanto, la banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default.

Inoltre, il default di un’impresa potrà avere conseguenze su un’altra impresa ad essa connessa (effetto contagio). La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (es. società facenti parte della stessa filiera).

Nelle obbligazioni congiunte (contratte da due o più debitori, solidalmente responsabili) delle PMI, con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default di un solo debitore non si estende, automaticamente, anche alle obbligazioni congiunte (4).

Nel caso di società di persone, però, l’eventuale default dell’impresa determina il default anche dei soci illimitatamente responsabili.

In questi casi, quindi, scatterà la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e l'impresa non avrà più accesso al sistema creditizio, con avvio delle azioni di recupero.

Da tenere in conto che, con le ultime misure messe in campo, tanti finanziamenti hanno la copertura della garanzia diretta a prima richiesta del Fondo di Garanzia gestito da MCC. Ciò comporta che in caso di default del finanziamento garantito, le banche escuteranno la garanzia del fondo.

Ad oggi, l'ABI segnala che hanno superato i 112 miliardi di Euro i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, per un milione 417 mila domande. Di queste, un milione 8 mila sono le domande fino a 30 mila euro (per 19,7 miliari di finanziamenti) e 118 mila sono le domande per garanzie su moratorie (per 1,6 miliardi di euro).

Cifre enormi, dunque.

E le future escussioni comporteranno conseguenze notevoli sulla stabilità del fondo di garanzia con considerevoli ripercussioni sulle finanze dello Stato.

Siamo, quindi, alle porte di un notevole incremento dei crediti deteriorati (NPL). L'atteggiamento delle Banche, tuttavia, sarà più guardingo rispetto alla precrdente crisi del debito sovrano ma ci sarà una nuova, inevitabile, stretta creditizia (5).


Note

  1. Il Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013, n. 5751 sui requisiti di capitale delle banche (c.d. Capital Requirements Regulation – CRR ) introduce all’art. 178 specifiche disposizioni sul default di un debitore, dando mandato all’Autorità Bancaria Europea (EBA) di emanare le linee guida sull’applicazione della definizione di default e alla Commissione Europea di adottare un Regolamento delegato sulla misura della soglia di rilevanza delle esposizioni c.d. in arretrato sulla base delle norme tecniche di regolamentazione pubblicate dall’EBA. Il 28 settembre 2016, l’EBA ha pubblicato sia le linee guida in materia di definizione di default, sia le norme tecniche sulla cosiddetta “soglia di rilevanza” (per la definizione di soglia di rilevanza si veda la Domanda 3). Su questa base la Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 20173 ha quindi specificato i criteri per la fissazione della soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza. Sulla base di tali indicazioni, la Banca d’Italia ha emanato una Comunicazione del 26 giugno 2019, attraverso la quale ha dato informazione delle modifiche introdotte alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, che tengono conto di quanto previsto dal citato Regolamento Delegato (UE) N. 171/2018 della Commissione Europea e delle Linee Guida EBA in materia di definizione di default. Più di recente, l’Autorità di vigilanza nazionale, con una nota del 15 ottobre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti di natura applicativa.

  2. In ogni caso, il termine ultimo entro il quale la banca dovrà applicare le nuove regole è fissato al 1° gennaio 2021. In accordo anche con quanto previsto dalla Comunicazione del 10 giugno 2020 della Banca d’Italia in materia di decorrenza dell’applicazione della nuova disciplina di default per le banche di minore dimensione. In particolare, con riferimento alla componente relativa della soglia di rilevanza, pari all’1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del debitore verso la banca, la Banca d’Italia potrebbe individuare una percentuale diversa, compresa nell’intervallo da 0 a 2,5%, qualora sulla base di robuste evidenze statistiche si possa sostenere che l’1% non corrisponda a un livello ragionevole di rischio in Italia.

  3. Se un debitore è classificato in stato di default da una banca, anche tutte le altre banche e intermediari finanziari del gruppo di appartenenza valutano la possibilità di classificarlo in maniera analoga, anche qualora tale debitore non presenti esposizioni in arretrato verso questi ultimi. Inoltre, una banca appartenente ad un gruppo deve valutare l’eventuale superamento della soglia di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi - relativamente ad un’esposizione per la quale si applichi la definizione di default a livello di debitore - con riferimento non solo alle esposizioni del debitore nei confronti della banca, ma anche a quelle nei confronti delle banche e degli intermediari dell’intero gruppo.

  4. Nel caso, però, in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default.

  5. Le banche svalutano in 3 anni i crediti a rischio non garantiti e in 7-9 anni quelli con garanzia reali.

 
 
 

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