top of page
Immagine del redattoreGabriele Iuvinale

L'OMS e il futuro certificato internazionale di vaccinazione al SARS-COV-2

di Nicola Iuvinale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS (World Health Organization - WHO), istituita con trattato adottato a New York nel 1946 ed entrato in vigore nel 1948, è l’Agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie, con sede a Ginevra.

Vi aderiscono 194 Stati Membri di tutto il mondo divisi in 6 regioni (Europa, Americhe, Africa, Mediterraneo Orientale, Pacifico Occidentale e Sud-Est Asiatico).

L’Italia ha aderito ufficialmente all’OMS in data 11 aprile 1947.

Secondo la Costituzione dell’OMS, l’obiettivo dell’Organizzazione è “il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute", definita come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”.

Tra le sue funzioni, l’OMS elabora raccomandazioni da indirizzare agli Stati membri, adotta convenzioni e altri atti internazionali. Ha il potere di adottare regolamenti (i quali vengono recepiti dagli Stati membri) in merito a: misure sanitarie e di quarantena e altre procedure volte a prevenire la diffusione di malattie; nomenclature di malattie, cause di morte e norme di sanità pubblica; standard di sicurezza, purezza e delle caratteristiche di prodotti biologici, farmaceutici e affini presenti nei flussi commerciali internazionali; condizioni relative alla pubblicità e alla designazione dei prodotti biologici, farmaceutici e affini.

Tra gli atti più significativi vi è il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) - International Health Regulations (IHR), approvato nella versione iniziale nel 1969, emendato nel 1973 e nel 1981 e ratificato e reso esecutivo nel nostro Paese con la legge 6 febbraio 1982, n. 106.

Si tratta di uno strumento giuridico internazionale che si prefigge di “garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie, con la minima interferenza possibile sul commercio e sui movimenti internazionali, attraverso il rafforzamento della sorveglianza delle malattie infettive mirante ad identificare, ridurre o eliminare le loro fonti di infezione o fonti di contaminazione, il miglioramento dell’igiene aeroportuale e la prevenzione della disseminazione di vettori”.

All’inizio del ventunesimo secolo, a causa delle pressioni di natura demografica, economica e ambientale si era creato un contesto particolarmente favorevole, come mai prima di allora, all’emergere di malattie infettive, nuove ma non solo. Negli ultimi decenni si è visto che nessun Paese può difendersi da solo dalle malattie e dalle altre minacce alla salute pubblica. Tutti i Paesi sono esposti infatti alla diffusione di organismi patogeni e al loro impatto economico, sociale e politico.

L’epidemia di Sars del 2003 è stata la prima a dimostrare quanto il mondo sia globalizzato e quanto rapidamente si possa diffondere una malattia. Questa vulnerabilità condivisa ha creato anche un bisogno di misure protettive collettive e di condivisione delle responsabilità nell’applicare queste misure.

Proprio per questo motivo, si è sentita la necessità di rivedere il vecchio Regolamento.

Il nuovo Regolamento Sanitario Internazionale è entrato in vigore il 15 giugno 2007, dopo la sua adozione da parte della 58a Assemblea Mondiale della Sanità, nel maggio 2005. Nel 2013, l’OMS ha pubblicato una guida provvisoria per la gestione del rischio della pandemia influenzale.

In particolare, agli Stati è stato chiesto di migliorare le loro capacità di prevenzione e di protezione dalla diffusione di epidemie (1); da qui l'obbligo di adozione del piano nazionale antipandemico. Le nuove regole attribuiscono inoltre all’OMS un ruolo più incisivo di indagine e azione nel controllo della diffusione di epidemie.

Il regolamento sanitario internazionale rappresenta una tappa cruciale verso la sicurezza globale: stabilisce infatti l’accordo fra l’Oms e i Paesi membri a investire nel controllo della diffusione di epidemie e altre emergenze di salute pubblica a livello mondiale, nella salvaguardia di viaggi, commercio ed economia in generale. In particolare, sono state stabilite anche le regole per minimizzare il rischio di diffusione delle malattie a livello di aeroporti, porti e frontiere. Agli Stati sarà richiesto di riportare tutti gli eventi che potrebbero trasformarsi in emergenze di salute pubblica di impatto internazionale, come quelli provocati da agenti chimici, materiali radioattivi e cibi contaminati.

Gli Stati Membri hanno l’obbligo di inviare un rapporto annuale all’Organizzazione sulle azioni intraprese nelle materie oggetto di raccomandazione, convenzioni e regolamenti.

Inoltre, l’OMS nella sua attività di prevenzione dalle malattie infettive, ha più volte diramato delle norme sanitarie internazionali in base alle quali alcune vaccinazioni possono, dai Paesi, essere ritenute raccomandate o obbligatorie per l'ingresso e il transito.

I vaccini, o altre profilassi, proposti dall’OMS che possono ritenersi obbligatorie sono solo quelle indicate nell'Allegato 7 del Regolamento Sanitario Internazionale.

Inoltre, i vaccini, o altre profilassi citate o raccomandate in base al Regolamento e proposti dall’OMS, devono essere di qualità adeguata ed essere soggetti alla sua approvazione.

Il centro di vaccinazione nazionale, poi, deve essere stato autorizzato dalla Autorità sanitaria del Paese di appartenenza.

Attualmente vi sono diversi vaccini raccomandati, ma la sola malattia specificamente indicata nel Regolamento - per cui il certificato di vaccinazione può essere richiesto come condizione per l’ingresso in uno Stato parte (dell’OMS) - è la febbre gialla (allegato 7).

Ogni singolo Stato potrà decidere di esigere, o no, tali vaccinazioni (2) e potrà variare di anno in anno l’elenco di quelle obbligatorie (3).

Scopo primario è proteggere i viaggiatori, ma anche il paese ospitante e quello di origine, per evitare la diffusione incontrollata di talune malattie.

Sappiamo che il SARS-CoV-2 è passato da emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a dichiarazione di pandemia (in precedenza l'OMS l’11 giugno 2009 aveva ufficialmente dichiarato l’esistenza di uno stato di pandemia da nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1 - noto come “influenza suina”).

Infatti, l’11 marzo 2020 il Direttore generale dell’OMS ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia. La decisione, ha sottolineato il Direttore generale, “è stata presa a causa della velocità e della dimensione del contagio”.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità una pandemia è la diffusione mondiale di una nuova malattia, molto contagiosa e ad alta mortalità, per la quale le persone non hanno immunità.

Oggi, alcuni stati (Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna) hanno già iniziato le vaccinazioni contro il coronavisus.

In UE è attesa, per il 29 dicembre, l'autorizzazione provvisoria dell'EMA per l'immissione in commercio del vaccino della Pzifer-Biontech; poi, potrà iniziare la vaccinazione anche in Italia che, a in base alle prime dichiarazioni rese dal Governo, sarà su base volontaria.

I vaccini da SARS-COV-2 saranno, nel tempo, man mano approvati anche dall'OMS e sicuramente il Regolamento verrà aggiornato.

Può facilmente presumersi che la malattia da SARS-COV-2 potrà comportare l'aggiornamento del Regolamento Sanitario Internazionale, anche nell'Allegato 7.

Conseguentemente, il certificato di vaccinazione da Covid-19 potrà essere richiesto come condizione per l’ingresso in uno Stato parte (dell’OMS) che lo richieda.

In tal caso, quindi, senza il certificato non si potrà entrare, o transitare, nel Paese che richiede il certificato.


Note:

  1. In Italia la pubblicazione nel 2006 del Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale a cura del Ministero della salute (piano antipandemico).

  2. I Paesi che richiedono obbligatoriamente ai viaggiatori, di età superiore a 1 anno, in ingresso un certificato valido di vaccinazione per la febbre gialla sono Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Costa d’Avorio, Gabon, Ghana, Guinea Bissau, Guyana Francese, Liberia, Mali, Niger, Repubblica Centroafricana, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone, Togo. (aggiornamenti disponibili sul sito dell’Organizzazione mondiale della sanità).

  3. Articolo 35 Norma generale

Per il traffico internazionale non devono essere richiesti documenti sanitari diversi da quelli indicati nel presente Regolamento o in raccomandazioni emanate dall’OMS, fermo restando, tuttavia, che il presente Articolo non si applica a viaggiatori che abbiano fatto richiesta di residenza temporanea o permanente, o alla documentazione richiesta relativamente allo stato sanitario di merci o carichi del commercio internazionale ai sensi degli accordi internazionali applicabili. L’autorità competente può richiedere che i viaggiatori compilino moduli con informazioni per il contatto e questionari sulla loro salute, sempre che soddisfino i requisiti stabiliti dall'Articolo 23.

Articolo 36 Certificati di vaccinazione o altra profilassi

1. I vaccini e la profilassi per i viaggiatori somministrati ai sensi del presente Regolamento o delle raccomandazioni, ed i certificati relativi devono essere conformi alle disposizioni dell'Allegato 6 e, se applicabile, dell'Allegato 7 riguardo malattie specifiche.

Ad un viaggiatore in possesso di un certificato di vaccinazione o altra profilassi rilasciato ai sensi dell'Allegato 6 e, se applicabile, dell'Allegato 7, non deve essere negato l’ingresso come conseguenza della malattia a cui il certificato si riferisce, anche qualora provenga da un’area affetta, a meno che l’autorità competente non disponga di informazioni verificabili e/o prove attestanti che la vaccinazione o la profilassi siano state inefficaci.



158 visualizzazioni0 commenti

Commentaires


bottom of page