top of page

Pandemia covid-19: la Cina potrebbe essere condannata a pagare i danni?

Aggiornamento: 16 giu 2021

Le autorità cinesi hanno ripetutamente affermato di aver fornito al mondo tutte le informazioni sulla comparsa del coronavirus che escluderebbero una loro diretta responsabilità. Recenti pubblicazioni, però, insistono per una responsabilità della Cina. In questo contesto, gli Stati Uniti hanno già avviato nuove indagini. Gli atri Stati cosa faranno?


di Nicola Iuvinale


Introduzione: fatti e cifre

Secondo le informazioni pubbliche, il primo caso noto di Covid-19 sarebbe un uomo di Wuhan che ha sviluppato i sintomi a metà novembre 2019, anche se la data esatta è oggi controversa. Il virus sconosciuto si è diffuso rapidamente e il numero di individui infetti è aumentato, spingendo i paesi di Asia, Europa, Medio Oriente e Nord America a reagire ed imporre misure rigorose, come l'introduzione di lockdown.


L'11 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato ufficialmente la pandemia. Al 9 luglio 2020, almeno 12 milioni di persone erano già state infettate ed oltre 549.000 erano morte.

Oggi le cifre sono drammatiche e notevolmente superiori.

Diverse figure politiche americane e non hanno messo in dubbio la gestione della crisi sanitaria da parte del governo cinese, sostenendo che erano stati troppo lenti nell'informare il pubblico e la comunità internazionale e tardivi anche nell'imporre misure sanitarie.

Come documentato dagli USA, il 31 dicembre 2019 la Commissione sanitaria municipale di Wuhan avrebbe informato le Autorità comunali e quelle sanitarie avrebbero, poi, notiziato l'Ufficio nazionale cinese dell'Organizzazione mondiale della sanità, riguardo l'esistenza di diversi casi di insufficienza respiratoria per cause sconosciute. Ciò sarebbe avvenuto a distanza di almeno due settimane da quando Zhang Jixian, medico dell'Ospedale provinciale di Hubei, avrebbe allertato le Autorità competenti di nuova forma di Coronavirus.

Ma, oggi, c'è chi sostiene che la distanza potrebbe essere ancopiù ampia.

L'OMS ha dovuto lottare per ottenere le informazioni necessarie dalla Cina durante i primi giorni critici della pandemia.

Le registrazioni delle riunioni interne dell'OMS - riguardanti la settimana del 6 gennaio 2020 - mostrano funzionari che si lamentavano, durante le riunioni, del fatto che Pechino non condivideva i dati necessari per valutare il rischio del virus con il resto del mondo.

Solo il 20 gennaio la Cina ha confermato che il coronavirus era contagioso ed il successivo 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'emergenza globale.

Di conseguenza, la comunicazione di informazioni dalla Cina già a partire dai mesi successivi all'apparizione del virus appare del tutto controversa.

Si presume, infatti, che la Cina abbia tenuto nascosto importanti informazioni sul virus, inclusi rapporti del personale medico in merito alla trasmissione da uomo a uomo e rapporti cruciali sul numero di "portatori asintomatici", ovvero persone infettate dal coronavirus ma che mostrano sintomi lievi o assenti.

In effetti, più rapporti statunitensi paiono evidenziare che medici ed operatori sanitari cinesi che parlavano dell'epidemia di virus nelle strutture sanitarie, siano stati messi a tacere, minacciati o arrestati dal Governo.

Una tale crisi mondiale ha portato diversi attori a chiedersi se la Cina debba essere ritenuta responsabile della pandemia e/o delle sue disastrose conseguenze a livello umano, sociale ed economico.

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, qualche giorno fa, ha chiesto ufficialmente all'intelligence di "raddoppiare gli sforzi per raccogliere e analizzare le informazioni che porteranno a una conclusione definitiva sull'origine del coronavirus" e di riferirgli i risultati dell'indagine entro 90 giorni.

Inoltre, anche il Congresso americano sta iniziando una propria indagine autonoma. Per questo, verrà creata una commissione speciale d'inchiesta ad hoc.

I funzionari statali, poi, stanno anche esortando il Governo federale a rendere pubblici tutti i dati in suo possesso sul coronavirus.

Allo stesso tempo, repubblicani e democratici hanno predisposto un disegno di legge congiunto che consentirà ai cittadini statunitensi di chiedere un risarcimento alla Repubblica Popolare Cinese per la morte di parenti a causa del COVID-19.

Il documento è stato chiamato "International Outbreak Prevention Act Never Again" e, tra l'altro, prevede anche il controllo delle azioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Ci sarebbe, dunque, la reale possibilità che l'indagine statunitense possa riuscire a dimostrare che la fuga di laboratorio e/o la ritardata comunicazione all'OMS siano le ipotesi principali dell'origine della pandemia.

All'inizio dell'anno, gli specialisti dell'OMS di diversi Paesi hanno trascorso un mese in Cina. Durante questo periodo, sono giunti alla conclusione che la versione di una fuga di coronavirus da un laboratorio a Wuhan sarebbe, però, la meno probabile.

La causa principale dell'origine della pandemia, sarebbe la trasmissione del virus da animale ad animale e, quindi, all'uomo. Allo stesso tempo, però, non sono mai riusciti a trovare la variante del coronavirus che si era diffusa in tutto il mondo. Il tipo più vicino di variante è stato trovato nei pipistrelli che non vivono nella regione di Wuhan.

Nonostante il fatto che la commissione abbia visitato sia il mercato del pesce che il laboratorio di Wuhan, i risultati dell'indagine dell'OMS hanno causato insoddisfazione in molti paesi: Australia, Stati Uniti, Unione Europea, Repubblica di Corea e Giappone. In particolare, perché i lavori della commissione sono proseguiti con notevole ritardo e senza accesso a informazioni e campioni completi a causa del comportamento ostruzionistico della Cina.

Gli Stati Uniti e altri Paesi, hanno chiesto, dunque, a Pechino di condurre una seconda fase dell'indagine. Idem, i principali biologi molecolari e immunologi mondiali.

Tuttavia, la Cina ha, ad oggi, rifiutato di accettare nuovamente la Commissione internazionale. Le Autorità cinesi hanno spiegato questa decisione con il fatto che le origini del coronavirus vanno ricercate in altri Paesi (USA, Italia e non solo in Cina).

In particolare, i rappresentanti della R.P.C. hanno chiesto di controllare i laboratori americani.

L'International Bar Association USA ha condotto sul tema della responsabilità legale della Cina e delle possibili azioni esercitabili, uno studio molto approfondito, consultabile qui.


Potenziali azioni legali internazionali degli Stati contro la Cina

Qualsiasi azione da parte di uno Stato contro la Cina richiederebbe l'individuazione sia del forum appropriato che delle norme internazionali che sarebbero state violate. Resta, quindi, aperta la possibilità di un'azione di uno Stato contro la Cina davanti a una giurisdizione internazionale. Anche se un tale Tribunale internazionale dovesse emettere una decisione sfavorevole contro la Cina, la sua esecuzione sarebbe comunque incerta.


Quale sede per un'azione legale internazionale contro la Cina?

Uno Stato potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di intentare una causa contro la Cina davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) o alla Corte permanente di arbitrato (PCA), per aver messo in pericolo la popolazione mondiale e danneggiato l'economia internazionale con la sua colpevole gestione della pandemia di Covid-19, sulla base di una violazione dei suoi obblighi internazionali.

A questo proposito, alcuni hanno affermato che la Cina non avrebbe informato tempestivamente l'OMS (agenzia speciale delle Nazioni Unite) contro i pericoli del virus e le sue modalità di trasmissione, in violazione della Costituzione dell'OMS stessa o dell'Organizzazione internazionale dell'OMS.

Health Regulations, che fanno riferimento, rispettivamente, alla giurisdizione dell'ICJ e della PCA.

La Corte Internazionale di Giustizia

L'ICJ è un organismo delle Nazioni Unite, che ha giurisdizione contenziosa e consultiva. Può dirimere controversie legali tra Stati da essi sottopostegli (cause contenziose) ed emettere pareri consultivi su questioni legali sottopostegli da organi delle Nazioni Unite e agenzie specializzate (procedure consultive).

Affinché l'ICJ possa pronunciarsi su una controversia che coinvolga la Cina, deve avere giurisdizione, sia mediante una disposizione di un trattato, che mediante una dichiarazione degli Stati in questione e deve esistere una base giuridica per l'azione, ovvero una presunta violazione di una disposizione di un trattato.

Ci sono diverse possibilità per uno stato di deferire un caso all'ICJ.

Le condizioni sono il risultato della volontà degli Stati di contribuire allo sviluppo del diritto pubblico internazionale mantenendo la propria immunità sovrana.

Solo gli Stati membri dell'ONU e altri Stati che sono diventati parti dello Statuto della Corte o che hanno accettato la sua giurisdizione, a determinate condizioni, possono essere parti in controversie.

La Corte è competente a trattare una controversia solo se gli Stati interessati hanno accettato la sua giurisdizione in uno o più dei seguenti modi:

  1. per effetto di reciprocità delle dichiarazioni da essi rese a norma dello Statuto, con cui ciascuno ha riconosciuto inderogabilmente la giurisdizione del Tribunale in caso di controversia con altro Stato che abbia fatto analoga dichiarazione. Queste dichiarazioni devono essere depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite e possono contenere riserve che escludono alcune categorie di controversie. La Cina non ha finora rilasciato tale dichiarazione ed è improbabile che ne rilascerà una del genere nel prossimo futuro, dando il suo effetto vincolante;

  2. stipulando un accordo speciale per sottoporre la controversia alla Corte; è improbabile, però, che la Cina (che non è mai stata parte in una controversia dinanzi all'ICJ e già contesta eventuali illeciti nella gestione della pandemia di Covid-19) accetterebbe di ratificare un accordo speciale per risolvere la controversia;

  3. in virtù di una clausola di giurisdizione, ad esempio quando sono parti di un trattato contenente una disposizione per cui, in caso di controversia di un certo tipo o di disaccordo sull'interpretazione o sull'applicazione del trattato, uno di essi può deferire la controversia alla Corte.

Quest'ultima opzione potrebbe essere il modo più sicuro per uno Stato per obbligare la comparizione della Cina davanti alla Corte internazionale di giustizia, senza che la P.R.C. possa opporsi alla giurisdizione della Corte stessa.

La Cina, ad esempio, ha ratificato diversi trattati con gli USA che contengono tale disposizione, come il Trattato di amicizia, commercio e navigazione del 4 novembre 1946 con gli Stati Uniti (articolo XXVIII), l'Accordo di cooperazione economica del 3 luglio 1948 con gli Stati Uniti (articolo X), o il Trattato di amicizia del 18 aprile 1947 con le Filippine (articolo 2).

Ha inoltre ratificato, come l'Italia, la Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, il cui articolo 75 conferisce espressamente giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia in caso di controversia non risolta dinanzi all'Assemblea mondiale della sanità. L'articolo recita che: «Qualsiasi questione o controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Costituzione che non sia risolta mediante negoziazione o dall'Assemblea della Sanità sarà deferita alla Corte internazionale di giustizia in conformità con lo Statuto della Corte, a meno che le parti interessate concordano un'altra modalità di regolamento».

Questi trattati, quindi, conferirebbero giurisdizione all'ICJ per risolvere una controversia con la Cina se lo Stato richiedente dimostri la violazione di una loro disposizione.

Va notato che se sorge una controversia relativa alla giurisdizione dell'ICJ, la questione è decisa dalla stessa ICJ.

La Corte Arbitrale Permanente

La P.C.A., istituita da un trattato nel 1899, è un'organizzazione intergovernativa che fornisce servizi per la risoluzione delle controversie che coinvolgono Stati, entità statali, organizzazioni intergovernative e parti private. Le funzioni della PCA non si limitano all'arbitrato; includono anche il supporto in altre forme di risoluzione pacifica delle controversie internazionali, compresa la mediazione, la conciliazione e altre forme di risoluzione alternativa delle controversie.

I casi trattati dall'APC abbracciano una serie di questioni legali che riguardano i confini territoriali e marittimi, la sovranità, i diritti umani, gli investimenti internazionali e il commercio internazionale e regionale.

Analogamente per l'ICJ, la PCA è competente giudicare una controversia solo se gli Stati interessati hanno accettato la sua giurisdizione.

Per quanto riguarda le questioni sanitarie, la Cina, che è uno dei 122 Stati membri della PCA, è vincolata dai Regolamenti sanitari internazionali dell'OMS adottati il ​​23 maggio 2005. Questi impongono diversi obblighi agli Stati membri dell'OMS in caso di eventi che possono costituire un emergenza sanitaria di portata internazionale.

Il Regolamento stabilisce, all'articolo 56, paragrafo 3, che qualsiasi controversia tra gli Stati in merito alla loro applicazione o interpretazione può essere risolta mediante arbitrato sotto gli auspici della PCA. Infatti:

«Uno Stato Parte può in qualsiasi momento dichiarare per iscritto al Direttore Generale di accettare l'arbitrato come obbligatorio per tutte le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Regolamento di cui è parte o per quanto riguarda una specifica controversia in relazione a qualsiasi altro Stato Parte che accetti lo stesso obbligo. L'arbitrato sarà condotto in conformità con le Regole facoltative della Corte permanente di arbitrato per l'arbitrato delle controversie tra due Stati applicabili al momento della richiesta di arbitrato. Gli Stati Parte che hanno convenuto di accettare l'arbitrato come obbligatorio accetteranno il lodo arbitrale come vincolante e definitivo. Il Direttore Generale informa l'Assemblea della Sanità in merito a tale azione, se del caso.

Tuttavia, lo stesso articolo, nella sua sezione 4, specifica che: "Nulla in questi Regolamenti pregiudicherà i diritti degli Stati Parte ai sensi di qualsiasi accordo internazionale di cui possano essere parti di ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di altre organizzazioni intergovernative o istituiti ai sensi qualsiasi accordo internazionale».

Pertanto, uno stato che affermi una violazione delle norme sanitarie internazionali dell'OMS del 2005 da parte della Cina (nella sua gestione della crisi di Covid-19) potrebbe invitarla a risolvere la propria controversia attraverso l'arbitrato della PCA, ma la Cina potrebbe legittimamente rifiutare.


Quale tipo di violazione del diritto internazionale deve sostenersi per un'azione legale internazionale contro la Cina?

Come riportato sopra, per citare la Cina dinanzi all'ICJ o alla PCA, uno stato dovrà dimostrare una violazione, da parte della Cina, di uno strumento giuridico internazionale che conferisce giurisdizione a questi tribunali, a meno che la Cina non accetti volontariamente di deferire la controversia a tali tribunali.


La possibile violazione della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

La responsabilità della Cina sulla crisi del Covid-19 potrebbe essere invocata anche sulla base di diversi articoli della Costituzione dell'OMS.

I principi introduttivi della Costituzione affermano che:

«[…]I governi hanno una responsabilità per la salute dei loro popoli che può essere soddisfatta solo mediante la fornitura di misure sanitarie e sociali adeguate. Accettando questi principi, e al fine di cooperare tra di loro e con altri per promuovere e proteggere la salute di tutti i popoli, le Parti contraenti accettano la presente Costituzione e con la presente istituiscono l'Organizzazione Mondiale della Sanità come agenzia specializzata ai sensi dell'art. Articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite».

Inoltre, l'articolo 1 della Costituzione afferma che "l'obiettivo dell'Organizzazione mondiale della sanità è il raggiungimento da parte di tutti i popoli del più alto livello di salute possibile".

L'articolo 20 prevede che gli Stati membri accettino tacitamente le convenzioni o gli accordi adottati dall'Assemblea della Sanità. Ai sensi dell'articolo 21, l'Assemblea della Sanità è l'autorità competente ad adottare regolamenti concernenti «i requisiti sanitari e di quarantena e altre procedure volte a prevenire la diffusione internazionale delle malattie; nomenclature relative a malattie, cause di morte e pratiche di sanità pubblica; norme relative alle procedure diagnostiche per uso internazionale […]».

Inoltre, gli articoli da 61 a 65 elencano gli obblighi degli Stati di fornire rapporti all'OMS sulla situazione sanitaria nel loro territorio. Ad esempio, l'articolo 63 stabilisce che "Ciascun Membro deve comunicare tempestivamente all'Organizzazione importanti leggi, regolamenti, relazioni ufficiali e statistiche relative alla salute che sono state pubblicate nello Stato interessato". L'articolo 64 richiede inoltre che "Ciascun Membro fornisca rapporti statistici ed epidemiologici secondo modalità che saranno determinate dall'Assemblea sanitaria".

Di conseguenza, uno Stato potrebbe considerare queste disposizioni della Costituzione dell'OMS per sostenere che la Cina non ha rispettato i suoi obblighi di segnalazione all'Organizzazione ritardando e/o limitando le informazioni divulgate sul virus Covid-19 e sulle sue modalità di trasmissione. Poiché, come sopra detto, l'articolo 75 della Costituzione dell'OMS conferisce giurisdizione all'ICJ, tale controversia potrebbe essere sottoposta all'ICJ.

Va pure precisato che gli articoli 21 e 64 della Costituzione fanno esplicito o implicito riferimento al Regolamento sanitario internazionale adottato dall'Assemblea della sanità, che potrebbe essere invocato anche per asserire una violazione, da parte della Cina, dei suoi obblighi internazionali.


La possibile violazione delle norme sanitarie internazionali

Come accennato, la Cina è vincolata dal Regolamento sanitario internazionale dell'OMS adottato il 23 maggio 2005.

Lo scopo di questi regolamenti è di "prevenire, proteggere, controllare e fornire una risposta di salute pubblica alla diffusione internazionale della malattia in modi commisurati", sia per prevenire i rischi per la salute pubblica, sia per evitare danni al traffico e al commercio internazionali» (articolo 2).

Tali regolamenti sono direttamente rilevanti per determinare se la Cina abbia gestito correttamente la crisi di Covid-19.

L'articolo 3 del Regolamento stabilisce che la loro attuazione è regolata dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Costituzione dell'OMS, nonché dalla finalità della loro applicazione universale per la protezione di tutte le persone del mondo dalla diffusione internazionale delle malattie.

L'articolo 6 del Regolamento pone l'accento sulla celerità richiesta nella comunicazione all'OMS di informazioni relative ad eventi che possono costituire un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale, come il Covid-19; infatti:

  1. ciascuno Stato Parte valuterà gli eventi che si verificano nel suo territorio utilizzando lo strumento decisionale di cui all'Allegato 2. Ciascuno Stato Parte notificherà all'OMS, tramite il mezzo di comunicazione più efficiente disponibile, tramite il Punto Focale Nazionale RSI, ed entro 24 ore dall'informazione sanitaria, di tutti gli eventi che possono costituire un'emergenza sanitaria di portata internazionale nel suo territorio in conformità allo strumento di decisione, nonché di ogni misura sanitaria attuata in risposta a tali eventi. Se la notifica ricevuta dall'OMS coinvolge la competenza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'OMS deve informare immediatamente l'AIEA;

  2. a seguito di una notifica, uno Stato Parte continuerà a comunicare all'OMS informazioni di sanità pubblica tempestive, accurate e sufficientemente dettagliate a sua disposizione sull'evento notificato, ove possibile, comprese definizioni di casi, risultati di laboratorio, fonte e tipo di rischio, numero di casi e decessi, condizioni che influenzano la diffusione della malattia e misure sanitarie adottate; e segnalare, se necessario, le difficoltà incontrate e il supporto necessario per rispondere alla potenziale emergenza sanitaria di interesse internazionale.

Anche se lo Stato non dispone di informazioni specifiche sulla situazione, dovrebbe informare l'OMS nel modo più completo possibile durante eventi di salute pubblica imprevisti o insoliti (articolo 7) e consultare l'OMS in merito a possibili misure sanitarie (articolo 8).

Inoltre, l'articolo 42 sottolinea che "le misure sanitarie adottate ai sensi del presente regolamento devono essere avviate e completate senza indugio e applicate in modo trasparente e non discriminatorio ".

L'articolo 44 ricorda che "gli Stati parti si impegnano a collaborare tra loro, per quanto possibile, per: (a) l'individuazione, la valutazione e la risposta agli eventi previsti dal presente regolamento […]".

Uno Stato può quindi valutare di fare riferimento a queste disposizioni del Regolamento sanitario internazionale dell'OMS per sostenere una possibile violazione degli obblighi della Cina, nei confronti sia dell'OMS sia dei suoi Stati membri, per la sua reazione tardiva all'apparizione e alla propagazione del virus Covid-19.

Come accennato in precedenza, poiché l'articolo 56, paragrafo 3, del Regolamento stabilisce che qualsiasi controversia tra Stati in merito alla loro applicazione o interpretazione può essere risolta mediante arbitrato sotto l'egida della PCA, uno Stato potrebbe sottoporre tale controversia alla PCA stessa, ma solo con l'accordo della Cina. Una controversia relativa a una violazione del Regolamento sanitario internazionale potrebbe anche essere sottoposta all'ICJ con un accordo speciale della Cina.


La presunta violazione della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Biologiche del 10 aprile 1972

Se il Covid 19 fosse sfuggito nel quadro di un programma di ricerca militare dal laboratorio di Wuhan?

Secondo il Prof. Fabrizio Marrella, Ordinario di Diritto internazionale all’ Università “Cà Foscari” di Venezia, Direttore del Master in Studi strategici e sicurezza internazionale ed esperto di affari internazionali, in un'intervista del 2020, ritiene che ne potrebbe derivare che la Cina stia sviluppando delle armi di distruzione di massa (BIOWARFARE) in violazione della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Biologiche del 10 aprile 1972. Se venisse accertato questo, la Cina sarebbe internazionalmente responsabile della violazione di tale trattato, e potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni provocati all’economia di mezzo mondo. Ma questo è ancora un delicato problema che riguarda l’intelligence, i rapporti tra Stati e i Tribunali internazionali che fossero competenti a dirimere questo tipo di controversia, riferisce il Prof. Marrella.

Ostacoli all'attuazione delle decisioni contro la Cina

Gli Stati potrebbero, inoltre, incontrare alcune difficoltà per ottenere l'esecuzione di una eventuale decisione emessa contro la Cina da una giurisdizione internazionale, alla luce della mancanza del potere esecutivo di questi tribunali, derivante dall'immunità sovrana degli Stati. Tuttavia, gli Stati non sono totalmente impotenti tra loro e potrebbero ricorrere ad altri meccanismi per incitare la Cina ad attuare una decisione emessa da un tribunale internazionale.


La mancanza di potere esecutivo delle giurisdizioni internazionali

Le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia

Anche se l'ICJ dovesse emettere una decisione contro la Cina per violazione dei suoi obblighi internazionali, potrebbe essere difficile ottenere l'applicazione delle misure o sanzioni decise, poiché l'ICJ non ha di per sé alcun potere di esecuzione.


Secondo l'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite, infatti:

  1. ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni caso in cui sia parte;

  2. se una parte in una causa non adempie agli obblighi che le incombono in virtù di una sentenza emessa dalla Corte, l'altra parte può adire il Consiglio di Sicurezza, che può, se lo ritiene necessario, formulare raccomandazioni o decidere misure per essere per dare esecuzione alla sentenza.

L'applicazione delle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia si basa, quindi, sull'esecuzione volontaria da parte degli Stati.

Inoltre, si discute se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possa intervenire se la mancata attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia avesse minacciato la pace o la sicurezza mondiale.

Infatti, il Consiglio di sicurezza ha "responsabilità primaria per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali" ai sensi dell'articolo 24 della Carta delle Nazioni Unite e il suo potere di esecuzione ai sensi del capitolo VII di questa Carta si applica solo in caso di "minacce alla pace, violazioni della pace e atti di aggressione».

Infine, ma non meno importante, ad una sentenza contro uno dei Membri permanenti del Consiglio di sicurezza può essere posto il veto da uno di loro.

L'articolo 27 della Carta delle Nazioni Unite conferisce, infatti, il potere di veto ai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, tra cui Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti.
Pertanto, il Consiglio di sicurezza non potrebbe adottare alcuna misura contro la Cina senza la preventiva approvazione delle autorità cinesi.

Per esempio, nel 1986, nelle attività militari e paramilitari contro il Nicaragua, la Corte internazionale di giustizia ha condannato gli Stati Uniti per compensare il Nicaragua, ma gli Stati Uniti, hanno ritenuto che la Corte internazionale di giustizia non aveva alcuna giurisdizione sul caso.

Ciò ha impedito al Nicaragua di ottenere il risarcimento concesso dalla sentenza.

Pertanto, una decisione dell'ICJ contro la Cina, se del caso, potrebbe essere solo simbolica.

La sua applicazione potrebbe essere bloccata a livello del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, anche se quest'ultimo si considerasse competente a garantirne l'attuazione.


Le decisioni della Corte permanente di arbitrato

Allo stesso modo, la PCA emette decisioni vincolanti ma non ha potere di esecuzione. Come per l'ICJ, l'attuazione delle sue decisioni si basa sull'esecuzione volontaria da parte degli stati.

A differenza dell'CJ, l'APC non è un organismo delle Nazioni Unite, quindi non può nemmeno contare sull'eventuale assistenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Pertanto, uno Stato che non riconoscesse la giurisdizione dell'APC potrebbe rifiutarsi di attuare le sue decisioni.

Ad esempio, nel 2013 la Repubblica delle Filippine ha intentato una causa contro la Repubblica popolare cinese in merito a una disputa territoriale nel Mar Cinese Meridionale. La PCA ha dichiarato di avere giurisdizione sul caso, ma la Cina ha dichiarato che non avrebbe partecipato all'arbitrato.

Il 12 luglio 2016, la Corte si è pronunciata a favore delle Filippine, ma la Cina ha respinto la sentenza.


I meccanismi a disposizione degli Stati in caso di mancata attuazione di una sentenza internazionale contro la Cina

In caso di mancata applicazione di una decisione di un Tribunale internazionale da parte della Cina, le parti in causa, se disposte a raggiungere un compromesso, possono concordare di concludere trattati bilaterali post-giurisdizionali, che "adatteranno" il giudizio del tribunale internazionale, ovvero istituire commissioni paritetiche, meccanismi di concretizzazione di accordi post-giurisdizionali, che mirino, attraverso la negoziazione, ad ottenere un'applicazione consensuale della sentenza, anche a costo di apportarvi talune modifiche.

Tale approccio è stato adottato nei casi riguardanti i confini territoriali e marittimi, a seguito delle sentenze dell'ICJ.

Se la Cina, in caso di condanna, si rifiutasse di attuare il giudizio di una giurisdizione internazionale, lo Stato avversario potrebbe adottare alcune contromisure per spingere le autorità cinesi ad applicarlo.

Il concetto di contromisure è apparso per la prima volta nella pratica degli Stati per regolare le relazioni con i loro vicini.

La loro legittimità è stata affermata dal lodo arbitrale del 9 dicembre 1978 nel caso dell'interpretazione dell'accordo aereo del 27 marzo 1946:

«Allo stato attuale del diritto internazionale generale, al di là degli impegni specifici derivanti da specifici trattati, e in particolare dai meccanismi stabiliti nell'ambito delle organizzazioni internazionali, ciascuno Stato valuta da sé la propria situazione rispetto agli altri Stati. In presenza di una situazione che a suo avviso comporti la violazione di un obbligo internazionale da parte di un altro Stato, ha diritto, fatte salve le norme generali del diritto internazionale in materia di costrizione armata, al rispetto del suo diritto mediante contromisure».

Ovviamente, una prima limitazione, procedurale, al ricorso a contromisure risiede nella necessità di esaurire preliminarmente modalità di composizione amichevole delle controversie.

Una seconda limitazione sostanziale alle contromisure è il requisito che siano proporzionate al presunto danno.

Le contromisure comprendono l'interruzione delle relazioni economiche o dei mezzi di comunicazione, la rottura delle relazioni diplomatiche e così via.

Nel caso della Cina, la violazione del suo obbligo internazionale che garantisce contromisure potrebbe derivare dal mancato rispetto della decisione di un tribunale internazionale. Lo Stato avversario potrebbe quindi decidere di imporre un embargo totale o limitato al commercio con la Cina. Potrebbero essere sospese anche le relazioni diplomatiche con la Cina.

Va sottolineato che le contromisure sono distinte dalla nozione del diritto internazionale pubblico di ritorsione o misure di ritorsione, che coinvolgono le forze armate.

In effetti, la liceità delle misure di ritorsione rimane discutibile poiché il diritto del trattato ha vietato l'uso della forza nelle relazioni interstatali, tranne nel caso di autodifesa individuale o collettiva in reazione a un attacco armato (articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite).

In tempo di conflitto, la giurisprudenza riconosce che le rappresaglie sono lecite quando rispondono a un attacco, purché proporzionate all'attacco e dirette esclusivamente contro combattenti e obiettivi militari, in conformità con il diritto umanitario.

In conclusione, sembra che ci siano molti ostacoli a una causa legale contro la Cina di fronte a giurisdizioni nazionali o internazionali, per renderla responsabile della pandemia e/o delle sue conseguenze: la discutibile giurisdizione di un Tribunale sulla Cina; la questione del fondamento giuridico dell'azione; e la difficile esecuzione di una potenziale sentenza. Tuttavia, sono possibili altri meccanismi non vincolanti per indagare sui fatti, come il ricorso all'Assemblea mondiale della sanità.

Il Prof. Marella sul tema, ritiene che la "strada maestra resti quella, classica in diritto internazionale, di una Commissione internazionale d’inchiesta composta da esperti indipendenti. Potrebbe operare sotto l’egida del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ove la Cina ha diritto di veto ma sarebbe altrettanto singolare che lo esercitasse se ritiene di essere nel giusto), oppure sotto quella del Consiglio dei diritti umani o di altro organismo internazionale, in primis l’OMS. Di certo e purtroppo, non si può imporre con la forza un’inchiesta internazionale alla Cina. Resta il fatto che qui non si possono commettere i tragici errori che hanno portato alcuni Governi alla seconda guerra del Golfo in Irak, per non parlare della Libia e della Siria. Qui si rischia la terza guerra mondiale se non si applica bene il diritto internazionale!".


Azioni legali nazionali

Nel campo penale italiano rilevano gli articoli 6,7,8,9 e 10 del codice.

Alle condizioni stabilite l'Italia avrebbe la giurisdizione a giudicare lo straniero accusato di eventuali reati commessi in danno dei cittadini italiani: lesioni colpose, omicidio colposo, ecc..

Da valutarsi anche in caso di possibili azioni penali a danno dei cittadini italiani, in termini di concausa nell'evento dannoso e di gradazione della colpa.

Ciò in caso di norma di diritto internazionale che riconosca ai singoli Stati la giurisdizione interna.

Invero, anche in assenza di uno specifico Trattato, potrebbe sussistere, a certe condizioni, la giurisdizione italiana perché il nostro ordinamento tende a riportare nell'ambito del territorio dello Stato Italiano il maggior numero di reati possibili e la tendenza repressiva universalistica porta ad una ampia dilatazione della sfera di applicazione delle nostre leggi penali.

A questo punto attendiamo la relazione dei servizi americani e la desecretazione degli atti.



158 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page