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Un'occasione persa per il vaglio di costituzionalità dell'azione del Governo durante la pandemia

Immagine del redattore: Gabriele IuvinaleGabriele Iuvinale

Il recente rigetto da parte della Corte Costituzionale dei ricorsi di due parlamentari ha impedito di sindacare nel merito la legittimità costituzionale degli atti adottati dal Governo


di Nicola Iuvinale

Con due ordinanze, numero 66 e 67 del 10.3.2021, depositate il 13.4.2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le istanze presentate dai deputati Sara Cunial e Vittorio Sgarbi.


Con i ricorsi erano stati impugnati tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e tutti i decreti e le ordinanze ministeriali adottati, fino alla data di deposito dei ricorsi stessi, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sollevando un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti “delle due Camere che compongono il Parlamento nazionale e del Governo”.

In particolare si è sostenuto che ciascuno dei provvedimenti impugnati “perviene, a violare, comprimere, sospendere o compromettere, in modo più o meno incisivo a seconda del periodo e di altre circostanze”, una serie di disposizioni costituzionali, quali il diritto al lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 della Costituzione); la libertà personale (art. 13 Cost.); la libertà di circolazione (art. 16 Cost.); la libertà di riunione (art. 17 Cost.), la libertà di culto (art. 19 Cost.), la libertà «di opinione e [il] diritto all’informazione» (art. 21 Cost.); il «diritto alla cura, libertà dall’obbligo sanitario» (art. 32 Cost.); il diritto al libero esercizio delle arti e delle scienze e al loro libero insegnamento (art. 33 Cost.); il diritto all’istruzione (art. 34 Cost.); la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

Si è denunciato che, utilizzando «quale vettore il metodo di definire “legge” una formulazione contenutisticamente insufficiente», il Governo avrebbe attuato, «con coscienza e volontà, la cessione dell’effettivo concreto “potere legislativo” a favore di soggetti terzi titolari di poteri meramente esecutivi».

I deputati ritenevano che, grazie a tale «illegittima strategia», il Governo avrebbe posto in essere «una attività compulsiva avente il nomen iuris di “regolamento”, ma il contenuto di “legge” vera e propria», con l’emanazione di ventuno decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dei quali avrebbe “esplicitato” «le concrete misure di compressione delle libertà costituzionali», quali, ad esempio, l’obbligo di rimanere nelle mura domestiche; la chiusura delle attività commerciali; la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università; l’obbligo “generalizzato di soggiacere a plurimi trattamenti sanitari invasivi (mascherine, tamponi, termoscanner) in assenza di consenso o in carenza rilevante di consenso”.

Il Governo, in tal modo, avrebbe disciplinato “integralmente le modalità e le tempistiche dell’esercizio di essenziali diritti costituzionali rispetto ai quali avrebbe dovuto operare la riserva di legge” e, “sempre in correlazione con i contenuti generici dei D.L. e delle leggi di conversione in materia di asserita emergenza sanitaria”, il Governo avrebbe pure utilizzato lo strumento dei decreti ministeriali (ne sono elencati in ricorso sessantuno) “con le medesime modalità illegittime”, in quanto anch’essi contenenti “limitazioni ai diritti costituzionali”.

Per i parlamentari, i decreti-legge e le leggi di conversione elencati nell’atto di promovimento del conflitto sarebbero “sprovvisti dei requisiti minimi richiesti sia dalla Carta Costituzionale sia dalla CEDU, al fine di poterli definire tali”, sicché ad essi non potrebbero essere riconosciuti “i requisiti di autosufficienza per poter assurgere al rango di Legge”.

Ciò comporterebbe, dunque, una “violazione di immediata palese evidenza” delle prerogative di parlamentare, in quanto i ricorrenti avrebbero, invece, “dibattuto in Parlamento, ed espresso in quella sede il loro voto e, quindi, esercitato le sue funzioni istituzionali, con riferimento ad un vuoto simulacro”, con conseguente “violazione effettiva, materiale, concreta, grave ed immediata, dei citati artt. 67-68-70-71-72 Cost.”.

Infatti, a giudizio dei ricorrenti, le “norme regolamentari” contenute negli impugnati decreti (del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri che li hanno adottati) rappresenterebbero, in realtà, “l’unica vera fonte di produzione legislativa primaria, pienamente conchiusa ed autosufficiente”, e che sarebbero proprio tali atti “a determinare la violazione delle citate norme costituzionali”, sicché “sulle singole misure concretamente coercitive non [sarebbe] intervenuto il dibattito parlamentare e non si [sarebbe] espresso il voto”.

Una grave denuncia di violazione dell'impalcatura costituzionale della tripartizione dei poteri e, quindi, dello stato di diritto.

Con tale modus procedendi, hanno sostenuto i parlamentari, si sarebbe attuata “una traslazione della potestà concreta legislativa dal Parlamento e/o dal Governo su delega del medesimo, verso il Presidente del Consiglio od addirittura a favore dei singoli ministri”, che avrebbero adottato “veri provvedimenti-leggi”, peraltro “solo astrattamente scrutinabili in sede giudiziaria”, dal momento che “la compulsività temporale della loro emissione” sarebbe “d’impedimento a qualsivoglia possibile effettivo controllo giurisdizionale”.

Inoltre, nel merito si denunciava anche la violazione del canone della ragionevolezza, per sproporzione dei mezzi predisposti rispetto al fine perseguito, in quanto i decreti-legge e le relative leggi di conversione sarebbero stati adottati in base alla “asserita gravità per la salute pubblica conseguente alla diffusione dei contagi del virus Sars-CoV- 2”, sicché la loro giustificazione sarebbe costituita dalla “asserita prevalenza dell’art. 32 Cost. su qualsiasi altro diritto costituzionale leso da quest’ultimo”.

La Corte Costituzionale non è entrata nel merito delle gravi contestazioni mosse, limitandosi semplicemente a dichiarare inammissibili i ricorsi proposti.

Ciò perché la Corte ha escluso, in un conflitto promosso dal singolo parlamentare nei confronti del Governo, che il primo possa rappresentare l’intero organo cui appartiene, perché il singolo parlamentare non è “titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell’esecutivo”.

Ovviamente, queste assorbenti ragioni hanno dispensato la Corte dall’esame di altri aspetti del conflitto sollevati con i ricorsi.

Il riconoscimento del diritto di agire e il conseguente esame nel merito delle gravi contestazioni sollevate dai parlamentari avrebbe potuto essere, invero, un momento importante di affermazione e di esaltazione dei diritti e costituzionali dei cittadini.

Una grave mancanza!

Il Calamandrei diceva che “La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando inizia a mancare. Dobbiamo sempre vigilare perché non venga ingiustamente compressa”.

L'equilibrio e la tripartizione dei poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario sono il fondamento dello Stato di diritto liberale.

Non solo in senso formale, perché la nostra Costituzione ne è espressione, bensì anche in quello sostanziale, attraverso la corretta ed equilibrata azione dei poteri dello Stato, rivolti al bene comune.

Sarebbe auspicabile che, nell'equilibrio dei poteri costituzionali dello Stato e nel rispetto dei principi democratici e giuridici, il cittadino possa incidere direttamente, cioè in modo non mediato, e “possa così vigilare sul rispetto dei suoi diritti costituzionali”.

In che modo?

Riconoscere il diritto, a tutti i parlamentari, cittadini e imprese, di impugnare con ricorso immediato e diretto alla Corte Costituzionale gli atti normativi (o asseritamente tali) in odore di incostituzionalità, anche con tutela cautelare d'urgenza.

Oggi questo non è possibile.

Il principio di legalità, che deve stare a base dei provvedimenti normativi e non, si estrinseca attraverso quello della legalità formale (secondo cui il potere deve essere attribuito per legge e deve essere esercitato nei modi e nelle condizioni stabilite dalla legge) e sostanziale (secondo il quale la legge attributiva del potere deve fissare i criteri che consentano di delimitare il potere attribuito).

Il principio di legalità è un caposaldo del garantismo nelle moderne Costituzioni.

L'applicazione di questo principio implica una garanzia per i cittadini nei confronti di eventuali abusi e/o di decisioni arbitrarie, il cui controllo è rimesso alla Corte Costituzionale.

La Corte, infatti, è chiamata a controllare se gli atti legislativi si siano formati con i procedimenti richiesti dalla Costituzione (cosiddetta costituzionalità formale) e se il loro contenuto sia conforme ai principi costituzionali (cosiddetta costituzionalità sostanziale).

Quanto alla sua sindacabilità costituzionale, questa, oggi, non è possibile con impugnazione immediata e diretta del cittadino o del parlamentare (che non è consentita in Italia), ma attraverso il cosiddetto controllo di costituzionalità "incidentale" della Corte, se adita.

La questione di costituzionalità di una legge può sorgere, difatti, solo come "incidente" nell'ambito di un comune processo, avente ad oggetto una qualsiasi materia controversa, ed è proposta alla Corte Costituzionale dal Giudice del processo, attraverso un suo preliminare vaglio di fondatezza; oppure mediante la disapplicazione diretta ad opera del Giudice nel procedimento.

Il nostro ordinamento, inoltre, a differenza di altri, non ammette neppure un procedimento cautelare (d'urgenza) costituzionale. Non riconosce, cioè, al cittadino o al parlamentare il diritto di ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale per ottenere la sospensione urgente di una norma presuntivamente incostituzionale e foriera di danni imminenti.

Facciamo un esempio pratico.

Sul decreto legge del Governo non è possibile un controllo giurisdizionale immediato.

Il DL, poi, per sua natura, si sottrae anche ad un confronto parlamentare. Viene adottato d'urgenza dal Governo e deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni, pena la sua decadenza con effetto retroattivo.

Il controllo nel merito, infatti, viene posticipato in sede di conversione.

Dunque, sul piano procedimentale, il Governo emana il decreto legge e la maggioranza parlamentare che lo sostiene (a volte anche ponendo la fiducia) valuta il merito della responsabilità politica del Governo.

E ciò con tutti i limiti in termini di assenza di un democratico contraddittorio con le forze di opposizione.

Quanto alla sua sindacabilità costituzionale, questa purtroppo è rinviata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione e non in maniera diretta con ricorso alla Consulta.

Ma ormai gli effetti si sono prodotti e le libertà, illegittimamente compresse, non possono essere restituite.

Idem per gli eventuali danni subiti.


La correzione può avvenire solo attraverso il diritto, riconosciuto al parlamentare, al cittadino e all'impresa, di adire direttamente la Corte Costituzionale, con la possibilità anche della tutela cautelare d'urgenza.

Questo può avvenire attraverso una legge Costituzionale secondo l'art. 137 della Costituzione.

Questa prerogativa costituzionale attualmente è prevista solo per lo Stato e le Regioni che possono impugnare direttamente alla Corte gli atti normativi che invadono le rispettive sfere di competenza costituzionale.

Ma il "gravame" diretto alla Consulta da parte dei cittadini non è ignoto alle moderne Costituzioni.

Il modello Tedesco, ad esempio, merita particolare attenzione, approfondimento per una eventuale sua introduzione nel nostro ordinamento.

Per non essere sudditi di persone ma di leggi.







 
 
 

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