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Immagine del redattoreGabriele Iuvinale

Corte dei Conti boccia l’Accordo di Sviluppo tra MISE, INVITALIA e ReiThera per il vaccino italiano

Nel corso dell'istruttoria è emerso che ReiThera S.r.l. è dotata di “capitale sociale, di euro 10.000,00, detenuto per intero dalla holding finanziaria di diritto svizzero Keires A.G” e che “nel 2019 il volume d’affari sviluppato dalla società ha riguardato essenzialmente attività di ricerca e sviluppo per conto della società controllante Keires A.G.”


L' Accordo di Sviluppo presentato da ReiThera S.r.l. al MISE e INVITALIA prevedeva:

  1. "un investimento produttivo, finalizzato all’ampliamento dello stabilimento produttivo sito in Via di Castel Romano n.100 (RM), al fine di consentire la produzione (a partire dal 2021) di un numero di dosi di vaccino al mese ricompreso tra 10 (dieci) e 20 (venti) milioni, per un investimento pari ad euro 11.747.316,28 nel quale si prevede, in particolare, l’acquisto dell’attuale sede operativa (euro 4.000.000,00) ove la Società opera in forza di un contratto di comodato e di tre contratti di locazione e la realizzazione di un impianto di infialamento e confezionamento (euro 7.747.316,28)";

  2. "un investimento di ricerca e sviluppo, finalizzato a completare la sperimentazione clinica (fasi II e III) del vaccino anti-Covid 19 sviluppato dalla Società, per un totale di investimenti ritenuti ammissibili pari ad euro 68.260.000,00 (di cui euro 65.321.000,00 per attività di Ricerca Industriale ed euro 2.939.000,00 per attività di Sviluppo sperimentale".

Invitalia riteneva in linea di massima il piano ammissibile; ReiThera S.r.l. sarebbe comunque rimasta titolare del brevetto.

Successivamente il MISE ha messo a disposizione di ReiThera S.r.l. circa 50 milio di euro emettendo Decreto di approvazione dell’Accordo di Sviluppo.

A copertura dell’investimento esente da contributo pubblico, l’Accordo, oltre al ricorso ad un finanziamento bancario a medio/lungo termine, prevedeva altresì che “il Commissario straordinario (ARCURI), ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, e per il tramite dell’Agenzia, provveda ad acquisire, a fronte di un aumento di capitale sociale della società, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci di ReiThera S.r.l. ed a condizioni di mercato, una partecipazione di scopo e di minoranza (27% del capitale sociale) per un importo di complessivi euro 15.000.000,00”.

Il quadro finanziario dell’Accordo in questione, invece, non prevedeva la partecipazione della Regione Lazio per indisponibilità di questa delle risorse finanziarie necessarie.

La Corte dei Conti, in sede di controllo preventivo di legittimità ha ricusato il visto e la conseguente registrazione al Decreto di approvazione dell’Accordo di Sviluppo del MISE; tanto perché il progetto di investimento non sarebbe ascrivibile alle tipologie di progetti ammissibili elencati all’art. 14, comma 2, del D.M. 9 dicembre 2014, sia nel merito che nel quantum.

Nel merito, la Corte ha precisato che “Si osserva, infatti, che il progetto di investimento proposto è definito nell’Accordo di sviluppo (pag. 8) come “ampliamento dello stabilimento produttivo” sito in Castel Romano (RM), quindi non di un’”unità produttiva”, come richiede la norma, bensì dell’intero complesso aziendale.“.

Inoltre, per la Corte, la legge non consentirebbe l’acquisto della proprietà della sede operativa della Società per un previsto importo di euro 4.000.000,00 e quindi il solo investimento rappresentato dalla realizzazione dell’impianto di infialamento e confezionamento (per un importo di euro 7.734.126,68) non raggiungerebbe da solo la soglia minima di 10 milioni di euro prescritta all’art. 5, comma 3, del D.M. 9 dicembre 2014.

Piano bocciato pesantemente.

La palla ora passa alla politica; intanto la fase II e III della sperimentazione andranno avanti senza questo finanziamento?

Noi per il momento commentiamo la decisione della Corte.





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