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Cos'é la Convenzione di Lubiana-L'Aia sulla mutua assistenza giudiziaria?

Il trattato più significativo nel diritto penale internazionale aprirà alle firme nel gennaio 2024. La nuova Convenzione sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti penali contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e altri crimini mira a rafforzare le indagini e i procedimenti giudiziari in materia di diritto penale internazionale e dovrà combattere l’impunità per i crimini internazionali dopo lo Statuto di Roma di 25 anni fa.



Quest’estate ha visto l’adozione del primo grande trattato che combatterà l’impunità per i crimini internazionali dopo lo Statuto di Roma di 25 anni fa. Si basa su molti degli approcci del suo predecessore, introducendo alcune nuove definizioni proprie. Il progetto di Convenzione di Lubiana-L'Aia sulla mutua assistenza giudiziaria, adottato a maggio, mira a rafforzare le indagini e i procedimenti giudiziari in materia di diritto penale internazionale.

Stabilisce un quadro entro il quale le parti possono cooperare nel perseguimento di questo obiettivo su questioni che vanno dalla raccolta e condivisione delle prove, alla conduzione di indagini congiunte, all'estradizione di sospettati, all'adozione di misure a sostegno dei diritti delle vittime e dei testimoni.

Il titolo ufficiale, certamente lungo, del trattato – Convenzione di Lubiana-L'Aja sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti penali contro genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e altri crimini internazionali – sottolinea un'altra caratteristica chiave del trattato: definire alcuni criteri penali sostanziali legislazione. Le delegazioni di 70 paesi hanno negoziato il progetto di convenzione e lo hanno adottato per consenso a maggio. Più di un decennio dopo la prima proposta di iniziativa di mutua assistenza legale, Argentina, Belgio, Mongolia, Paesi Bassi, Senegal e Slovenia hanno condotto i negoziati nella capitale slovena Lubiana. Si prevede che la convenzione venga aperta alla firma nel primo trimestre del 2024. Di seguito esploriamo gli sviluppi della convenzione e il suo ruolo nel più ampio universo del diritto penale internazionale.

Che cos'è l'assistenza giudiziaria reciproca? La convenzione funge da piattaforma per facilitare l’assistenza giudiziaria reciproca (MLA) tra gli Stati. Gli accordi MLA consentono ai sistemi penali e giudiziari nazionali di condividere informazioni, collaborare nelle indagini e coordinare mezzi efficaci per combattere l’impunità per i “crimini più gravi che preoccupano la comunità internazionale nel suo insieme”. Questa collaborazione è particolarmente importante in un mondo globalizzato. Un presunto colpevole può essere un cittadino di un paese che ha commesso gravi crimini internazionali in un secondo paese e ha cercato rifugio in un terzo. Pertanto è fondamentale che gli Stati formalizzino i mezzi con cui si coordinano i loro sistemi penali nazionali. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno accordi MLA bilaterali esistenti con oltre 80 paesi. La convenzione si ispira agli MLA bilaterali esistenti, nonché al diritto internazionale pubblico, nel tentativo di creare un meccanismo semplificato attraverso il quale gli Stati possono fare affidamento su un approccio multilaterale per indagare e perseguire le leggi penali internazionali. Tuttavia, la convenzione include una disposizione che protegge i precedenti MLA esistenti tra i firmatari.

Gli accordi MLA sottolineano che gli Stati hanno la responsabilità primaria di indagare sui crimini internazionali. Ciò rispecchia lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, che rispetta il principio di complementarità, ovvero il riconoscimento che i regimi nazionali dovrebbero essere il mezzo principale per indagare e perseguire i crimini.

La convenzione definisce le procedure attraverso le quali gli Stati dovrebbero coordinarsi. Nello specifico, richiede agli Stati di designare le autorità centrali responsabili della comunicazione con altri Stati, selezionare i mezzi con cui invierà e riceverà le richieste e stabilire punti di contatto pertinenti. Successivamente descrive in dettaglio i meccanismi dell'assistenza giudiziaria reciproca tra Stati. In primo luogo, elenca i tipi di assistenza che gli Stati possono richiedere, che includono l’acquisizione e la conservazione di prove, l’esecuzione di perquisizioni, la facilitazione del trasferimento di persone detenute e molti altri, nonché una disposizione generale per “qualsiasi altro tipo di assistenza che sia non contrario al diritto interno dello Stato Parte richiesto”. Successivamente, descrive i requisiti per presentare richieste, che devono essere in forma scritta e mantenute riservate, devono fornire informazioni specifiche sull'oggetto e sulla natura dell'indagine, nonché altre otto categorie di informazioni. La convenzione include anche una lunga disposizione che delinea i motivi per cui uno Stato può rifiutare la richiesta di MLA di un altro Stato. In particolare, molte disposizioni della convenzione si concentrano su come le richieste e le risposte MLA verranno implementate nella pratica. Ad esempio, prevede procedure per la raccolta di prove per crimini avvenuti al di fuori del territorio dello Stato investigante. Lo Stato che presta assistenza può esaminare i siti, fornire elementi probatori, raccogliere deposizioni di testimoni, raccogliere valutazioni di esperti nazionali, coordinarsi con le vittime o altrimenti aiutare lo Stato investigante a condurre un’equa valutazione dei presunti crimini. Allo stesso modo, la convenzione prevede norme sulla deposizione di testimoni, sullo svolgimento di udienze tramite videoconferenza, sul trasferimento di persone detenute, tra le altre questioni. Descrive inoltre in dettaglio il modo in cui due o più Stati possono istituire squadre investigative comuni. Gli MLA affrontano anche il coordinamento della privacy dei dati al fine di soddisfare i diversi standard nella legislazione nazionale in materia di protezione dei dati e privacy. Gli MLA forniscono agli Stati uno standard legale per la condivisione di materiale riservato e la risposta alla criminalità informatica. L'ambito di applicazione della Convenzione Il testo principale della convenzione collega l’assistenza giudiziaria reciproca a specifiche leggi penali internazionali sul genocidio, sui crimini contro l’umanità, sui crimini di guerra e su alcuni altri crimini internazionali. In altre parole, i termini della convenzione si applicano quando uno Stato parte richiede assistenza a un altro Stato parte in relazione a un’indagine o a un procedimento giudiziario relativo ai crimini elencati. Le definizioni di questi crimini sono quasi identiche a quelle dello Statuto di Roma. La convenzione comprende anche diversi allegati con definizioni aggiuntive di crimini di guerra, tortura, sparizione forzata e crimine di aggressione. Gli Stati hanno la possibilità di scegliere di estendere il campo di applicazione della convenzione per coprire anche questi crimini, ma non sono obbligati a farlo. La convenzione si applicherà alle richieste relative a tali definizioni solo quando sia lo Stato richiedente che quello richiesto avranno scelto di accettare gli allegati, sebbene gli Stati che non li hanno accettati potranno decidere ad hoc di applicare la convenzione a tali crimini . La maggior parte degli allegati dedicano spazio alla definizione di ulteriori atti qualificabili come crimini di guerra. Alcuni di questi atti sono presenti nello Statuto di Roma, come l’uso di materiali velenosi o asfissianti o di “proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente nel corpo umano” o la fame intenzionale di civili. Altri sono nuovi, compreso l’uso di armi che impiegano “agenti microbici o altri agenti biologici o tossine”, armi che possono ferire il corpo umano creando frammenti non rilevabili dai raggi X e armi progettate esclusivamente o principalmente per causare cecità permanente. La definizione di “tortura” allegata va oltre la definizione dello Statuto di Roma. Estende la comprensione di “atti di tortura” all’inflizione intenzionale di sofferenze fisiche o mentali “per scopi quali ottenere da lui o da un terzo informazioni o una confessione, punirlo per un atto che lui o un terzo ha commesso o di cui è sospettato”. La definizione della convenzione si applica quando un pubblico ufficiale provoca, autorizza o acconsente agli atti di tortura. Il testo principale della convenzione non include il reato di aggressione o di sparizione forzata come motivo di assistenza giudiziaria reciproca. Tuttavia, gli allegati alla convenzione includono definizioni di aggressione e sparizione forzata coerenti con lo Statuto di Roma. Il dovere di perseguire o estradare Secondo il diritto internazionale consuetudinario, gli Stati hanno l’obbligo di perseguire o estradare (aut dedere aut judicare) gli individui all’interno della loro giurisdizione accusati dei più gravi crimini internazionali. Tuttavia, la consuetudine non specifica la procedura per farlo. Questa convenzione colma questa lacuna. Ciascun Stato parte è obbligato ad adottare misure per stabilire la giurisdizione sui crimini rilevanti quando sono commessi nel suo territorio o quando il presunto colpevole è cittadino di quello Stato. Agli Stati è consentito, ma non obbligato, di stabilire la giurisdizione sui crimini quando il presunto colpevole è un apolide che risiede abitualmente nel territorio di quello Stato o quando la vittima è un cittadino di quello Stato. Se uno Stato parte decide di indagare e perseguire il presunto colpevole, gli altri Stati parti devono concedersi reciprocamente “la più ampia misura di assistenza legale reciproca”. La convenzione garantisce inoltre che ai presunti autori del reato venga garantito un trattamento equo in tutte le fasi del procedimento. Se uno Stato non stabilisce la giurisdizione per perseguire un presunto colpevole presente nel suo territorio, deve estradare il presunto colpevole o consegnarlo a una corte o tribunale penale internazionale competente. La convenzione dedica uno spazio significativo all’estradizione, ovvero a ciò che accade quando uno Stato cerca di perseguire, in base a uno dei crimini applicabili, un individuo che si trova al di fuori del proprio territorio. Nella maggior parte dei casi, in queste situazioni, uno Stato richiedente chiederà al governo dello Stato ospitante (ovvero, lo Stato in cui si trova l'individuo) di estradare l'individuo accusato per procedimenti giudiziari nazionali nel luogo in cui si sono verificati i crimini o di cui l'individuo è cittadino. Questa potrebbe essere la misura più efficace se la maggior parte dei testimoni, delle vittime, delle prove e degli esperti pertinenti si trova nel luogo in cui è avvenuto il crimine. La convenzione semplifica la procedura per richiedere l'estradizione agli Stati parti. La richiesta deve essere formulata per iscritto con la descrizione della persona, la normativa rilevante per il reato, il mandato di arresto e ogni altra informazione rilevante relativa all'assetto procedurale. Tutte le richieste devono essere mantenute riservate, tranne nella misura necessaria per soddisfarle. Se l'estradizione è richiesta contemporaneamente da più di uno Stato o tribunale, lo Stato richiesto deve considerare la preminenza della giurisdizione o la relativa gravità, nazionalità e luogo dei crimini. Una volta concordata l'estradizione, le parti interessate possono coordinarsi tra loro per determinare il luogo e la data del trasferimento. La convenzione prevede anche tutele per gli imputati. Gli Stati richiesti possono rifiutarsi di fornire assistenza se lo Stato richiedente intende punire qualcuno a causa della sua razza, sesso, disabilità mentale o fisica, orientamento sessuale, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale. Gli Stati possono anche rifiutare la cooperazione quando l’indagine riguarda un reato punibile con la pena di morte secondo il diritto interno dello Stato richiedente o con l’ergastolo senza condizionale. Al fine di proteggere i diritti umani fondamentali, gli Stati richiesti possono negare l’assistenza se l’individuo ha già ricevuto una sentenza definitiva per lo stesso reato, se fosse sottoposto a tortura o ad altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o altrimenti gli sarebbe stato negato un giusto processo. Una nuova era per i diritti delle vittime Anche se solo pochi articoli della Convenzione sono dedicati ai diritti delle vittime, essi adottano un approccio espansivo. La Convenzione applica il termine “vittima” non solo alle persone fisiche lese, ma anche a “organizzazioni o istituzioni che hanno subito un danno diretto a qualsiasi loro proprietà dedicata alla religione, all’istruzione, all’arte, alla scienza o a scopi di beneficenza, o a i loro monumenti storici, ospedali e altri luoghi e oggetti per scopi umanitari”. La convenzione attribuisce esplicitamente alle vittime il diritto alle riparazioni, incluso ma non limitato a “restituzione, risarcimento o riabilitazione”. Alle vittime è dovuto un risarcimento da parte di uno Stato parte in due scenari: quando i crimini si verificano nel territorio dello Stato parte e quando lo Stato parte esercita altrimenti la giurisdizione sul caso. La convenzione richiede inoltre che i procedimenti penali diano spazio alle vittime per partecipare se e quando lo desiderano. Riconosce i diritti di lunga data delle vittime, dei testimoni, dei parenti, dei rappresentanti, degli esperti e di altri collaboratori al giusto processo e alla libertà da ritorsioni o intimidazioni. Ma si spinge anche oltre, richiedendo agli Stati parti di attuare procedure per la protezione fisica di tali individui. La convenzione sembra anche affrontare i rischi sempre presenti di ritraumatizzazione delle vittime, obbligando gli Stati parti a creare ambienti che “permettano alle vittime, ai testimoni e agli esperti di fare una deposizione in modo tale da garantire la loro sicurezza e, se appropriato, il loro benessere fisico e psicologico”. Trasferimento dei condannati La convenzione stabilisce requisiti dettagliati relativi al trasferimento dei condannati dallo Stato parte che gestisce la sentenza a uno Stato parte che amministra il resto della pena. La convenzione consente al condannato o allo stato che lo amministra di chiedere il trasferimento. Se il condannato chiede il trasferimento, la parte che condanna deve informarne al più presto la parte che lo amministra. Nella maggior parte dei casi, il condannato deve acconsentire al trasferimento. Tuttavia, la convenzione crea due principali eccezioni a questa regola. Consente il trasferimento senza il consenso dell'individuo quando l'individuo è fuggito nel proprio Stato di nazionalità, uno Stato terzo. Il trasferimento può avvenire anche senza il consenso dell'interessato quando la sentenza stessa comporta un provvedimento definitivo di espulsione o deportazione. Secondo la convenzione, la natura e la durata della pena, nonché gli accertamenti di fatto su cui si basa la sentenza, vincolano normalmente le parti amministratrici. L'amministrazione può iniziare l'esecuzione della restante pena immediatamente dopo il trasferimento della persona condannata alla sua giurisdizione. I prossimi passi La convenzione aprirà alle firme nel gennaio 2024. Almeno tre stati devono ratificare, accettare, approvare o aderire alla convenzione prima che possa entrare in vigore.

La convenzione non avrà effetto immediato una volta che avrà acquisito uno Stato terzo; dovranno piuttosto trascorrere almeno tre mesi tra l'adesione dello Stato terzo e l'entrata in vigore della convenzione. Emendamenti e allegati potranno essere aggiunti alla convenzione cinque anni dopo la sua entrata in vigore o cinque anni dopo che il quindicesimo stato ha ratificato, accettato, approvato o aderito alla convenzione. Il processo consente agli Stati parti di apportare alcune riserve selezionate alla convenzione. L’articolo 8 (3), che regola la giurisdizione quando un presunto delinquente è presente nel territorio di uno Stato parte, ammette riserve, così come l’articolo 39, che disciplina “tecniche investigative speciali”, come “forme elettroniche o di altro tipo di sorveglianza e operazioni sotto copertura”; Articolo 40, che disciplina le operazioni segrete; e l'articolo 42, che disciplina le osservazioni delle forze dell'ordine transfrontaliere. Due articoli aggiuntivi consentono espressamente riserve: l'articolo 86 (3), che consente agli Stati parti di riservarsi dall'arbitrato e dal processo di deferimento della Corte internazionale di giustizia (ICJ); e l'Articolo 90 (5), che consente agli Stati parti di riservarsi il diritto di non applicare la convenzione ad atti/omissioni avvenuti prima di una certa data, purché tale data preceda la data di entrata in vigore per quello Stato parte. Infine, la convenzione fornisce strumenti per risolvere le controversie tra gli Stati parti. Richiede agli Stati parti di tentare negoziati e di ricorrere all'arbitrato se i negoziati falliscono. Se gli Stati parti non riescono a mettersi d'accordo su un'organizzazione arbitrale entro sei mesi, possono sottoporre la controversia all'ICJ. Fonte Lawfare


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