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Direttiva gas. La "Russia" gongola: gli va riconosciuto il diritto di parola dinanzi la Corte UE

Immagine del redattore: Gabriele IuvinaleGabriele Iuvinale

La direttiva del 2019 ha modificato la situazione giuridica della Nord Stream 2 AG che, peraltro, era l’unica società sulla quale incideva, di fatto, l'atto giuridico comunitario. Secondo l'Avvocato generale della CGUE alla società Nord Stream non va impedito il diritto di parola al riguardo


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L'Avvocato generale Bobek della Corte di Giustizia europea è stato perentorio nelle sue conclusioni di ieri: la Nord Stream 2 AG può impugnare dinanzi ai giudici dell’Unione la direttiva che estende l’ambito di applicazione della regolamentazione sul gas ai gasdotti che collegano l’Unione europea con i paesi terzi.


La Corte dovrebbe, quindi, annullare in toto l’ordinanza del Tribunale che ha dato torto alla società ricorrente straniera. E la "Russia" si lecca i baffi, potendo arrivare (in caso di vittoria definitiva) a censurare anche gli atti normativi europei che la "colpiscono" direttamente.


I fatti

Nell’aprile 2019 il legislatore dell’Unione modificava la direttiva sul gas del 2009. Il fine: assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri fossero applicabili, all’interno dell’Unione europea, anche ai gasdotti di trasporto da e versoi paesi terzi.

A seguito di impugnazione della direttiva di modifica da parte della Nord Stream 2 AG (una controllata svizzera della società statale russa Gazprom, responsabile della progettazione, della costruzione e della gestione del gasdotto Nord Stream 2), il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza del 20 maggio 20203, respingeva il ricorso in quanto irricevibile.


La posizione di Bobek

Innanzitutto, l'Avvocato generale afferma che non è corretta la constatazione del Tribunale secondo cui la norma di modifica non può incidere direttamente sulla società Nord Stream 2 AG poiché si tratta, appunto, di una "direttiva". Bobek, a ragione, ricorda che, sebbene il Trattato FUE non si occupi espressamente della ricevibilità di ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche e giuridiche nei confronti di una direttiva, questa circostanza non è sufficiente, di per sé, per dichiarare tali ricorsi irricevibili. E qui richiama, giustamente, la giurisprudenza costante secondo cui al fine di stabilire se un atto dell’Unione sia impugnabile, occorre riferirsi alla sua sostanza, essendo la sua forma irrilevante. Pertanto, aggiunge,

non si può escludere a priori che una direttiva possa produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti dei singoli. In tali circostanze, essi possono proporre un ricorso di annullamento avverso la direttiva qualora essa li riguardi direttamente e individualmente.

Per quanto concerne la questione se la direttiva di modifica incida direttamente sulla Nord Stream 2 AG, l’avvocato generale ritiene (anche qui evidentemente a ragione) che essa sia idonea a produrre effetti giuridici, estendendo l’ambito di applicazione della nuova regolamentazione a situazioni, quali quella che caratterizza tale società, che fino ad allora non erano contemplate da tale atto giuridico.

Per quanto concerne le regole in materia di separazione delle reti dalle attività di fornitura e produzione, Bobek, pur riconoscendo che gli Stati membri dispongono di tre diverse opzioni per garantire l’obiettivo fissato dal legislatore dell’Unione, sottolinea che la scelta di una qualsiasi di tali opzioni determinerà inevitabilmente una modifica della situazione giuridica della Nord Stream 2 AG. Infatti, essa sarà tenuta a vendere l’intero gasdotto Nord Stream 2 o la parte del gasdotto che ricade nella giurisdizione tedesca, oppure a trasferire la proprietà del gasdotto a una controllata distinta.

L’avvocato generale ritiene, pertanto, che è proprio la direttiva di modifica ad incidere direttamente sulla posizione della Nord Stream 2AG, e non semplicemente le successive misure nazionali di recepimento.

Di conseguenza, la constatazione del Tribunale secondo cui la Nord Stream 2 AG non era direttamente interessata dalla direttiva di modifica, poiché la disposizione in materia di separazione esigeva atti nazionali di attuazione, è viziata da un errore di diritto.

Il Tribunale, poi, ha omesso di esaminare se la situazione giuridica della Nord Stream 2 AG potesse essere pregiudicata dalle disposizioni della direttiva di modifica relative all’accesso dei terzi e/o alla regolamentazione delle tariffe. Ed anche su questo punto l’avvocato generale sembra cogliere nel segno. Ritiene, infatti, che tali disposizioni impongano alla Nord Stream 2 AG nuovi vincoli normativi tali da modificare la sua situazione giuridica e che, pertanto, la riguardano direttamente ed individualmente.

E non c'è dubbio che la direttiva di modifica abbia inciso soltanto sul gasdotto Nord Stream 2, la cui costruzione, al momento dell’adozione dell'atto giuridico modificativo, non soltanto aveva avuto inizio, ma aveva anche raggiunto uno stadio molto avanzato. A tale riguardo, l’avvocato generale sottolinea che, a differenza di progetti passati e futuri comparabili, il «Nord Stream 2» non ha potuto beneficiare di alcuna deroga alle disposizioni della direttiva sul gas, il che lo colloca in una posizione unica

rispetto a tali progetti ed alla stessa direttiva di modifica.

Le osservazioni dell'Avvocato Bobek paiono fondate. Se dovessero essere accolte dalla Corte, dopo la recente sentenza sul caso OPAL, arriverebbe l'ennesima "censura" giudiziaria in materia energetica. Anche la "Russia" potrebbe arrivare a sindacare gli atti normativi comunitari che la riguardano direttamente.

E la miope Unione europea è sempre più dipendente dai "desiderata" di Putin.

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