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CDP: le premesse normative del nuovo "Stato imprenditore" - Docupost 6

di Gabriele Iuvinale

A seguito della crisi da Covid 19, in Italia sono stati posti in essere diversi interventi che hanno inciso sulle modalità operative di Cassa Depositi e Prestiti SPA.

Innanzitutto, con il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 è stata assicurata la liquidità alle imprese di medie e grandi proporzioni, con sede in Italia, da SACE attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche e di altre istituzioni finanziarie con garanzia di ultima istanza dello Stato. SACE è, attualmente, controllata direttamente da CDP anche se con il D.L. 104/2020 si è intervenuti sul riassetto dell'intero Gruppo e sulla sua ricapitalizzazione.

In secondo luogo, con il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) è stato istituito il “Patrimonio Destinato” presso CDP, previsto dall’art. 27.

In questa sede, ci limitiamo ad anticipare che il comma 4 dell’art. 27 prevede che “le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano”. Gli interventi del fondo hanno per oggetto società per azioni, anche quotate, con sede legale in Italia che non operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo, con fatturato annuo superiore a cinquanta milioni. Il fondo può operare sia a condizioni di mercato, sia in deroga alla normativa sugli aiuti di Stato, alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Entrambi i provvedimenti sono stato adottati nell’ambito della previsione europea di una serie di strumenti volti a rafforzare il patrimonio e la liquidità delle imprese. Questi strumenti europei sono stati introdotti attraverso il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 adottato il 19 marzo scorso, cosiddetto Temporary Framework.

Prima di analizzare le nuove competenze di CDP riguardo la ricapitalizzazione delle imprese in crisi - che formeranno oggetto di post successivi - è opportuno, dunque, approfondire preliminarmente:

  • cos'è SACE spa, anche alla luce del riassetto disposto con D.L. 104/2020, ed i suoi rapporti con CDP;

  • la nuova cornice europea sugli aiuti di stato che costituisce la base legale del nuovo Patrimonio Destinato ex articolo 27 del Decreto Rilancio.

SACE S.p.A.

SACE, già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, è stata trasformata in S.p.A. ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 269/2003, subentrando, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo al predetto ente pubblico economico.

SACE è, attualmente, controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che ne detiene - ai sensi del processo di riassetto delle partecipazioni pubbliche previsto dall’articolo 23- bis del D.L. n. 95/2012 - il 100% delle partecipazioni (inizialmente possedute dal MEF).

A sua volta, SACE detiene il 76% delle partecipazioni nella SIMEST S.p.A - Società italiana per le imprese all’estero - con la quale agisce in sinergia nelle attività di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese.

SACE detiene inoltre il 100% delle azioni di SACE Fct, società per azioni operante nel factoring, costituita nell’anno 2009, iscritta all’albo degli intermediari finanziari e SACE BT S.p.A., costituita nel 2004 come società specializzata nell’assicurazione a breve termine (attività con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi). Dal 2005, SACE BT ha esteso la propria operatività alle cauzioni e alla protezione dei rischi della costruzione mediante l’acquisizione di ASSEDILE (poi SACE Surety). SACE BT a sua volta detiene il 100% di SACE SRV, società a responsabilità limitata specializzata in servizi d’informazione commerciale e recupero crediti.

Sulla governance di SACE è recentemente intervenuto il Decreto-legge cd. liquidità, D.L. n. 23/2020, articolo 3. La riforma della governance, per esplicita previsione normativa, è stata adottata in considerazione del potenziamento (con il D.L. n. 23/2020 e il D.L. n. 34/2020) del ruolo strategico della Società nell'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, anche nell’ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell’emergenza da Covid-19.

Con la riforma, SACE è stata sottratta all’attività di direzione e coordinamento di CDP. In suo luogo, si prevede un’attività concertativa tra MEF e CDP circa l’esercizio da parte di CDP dei diritti derivanti dalla sua partecipazione in SACE. A sua volta il MEF, su talune attività (inerenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese), agisce di concerto con il MAECI.

Come rilevato dalla Corte dei Conti, nell’ultima relazione sul controllo di gestione eseguito sulla Società (cfr. Delibera n. 5/2020 relativa all’anno 2018), i compiti legislativamente attribuiti a SACE sono plurimi. In buona parte, sino ai recenti interventi, i compiti a essa riconosciuti sono stati essenzialmente quelli già attribuiti al preesistente ente pubblico economico, strumentali al progresso e al consolidamento della internazionalizzazione dell’economia italiana e dei suoi operatori. SACE, infatti, svolge le funzioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 143/1998, e ss. mod. e integrazioni (1), che consistono nell'assicurazione, riassicurazione, coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nella loro attività con l'estero o di internazionalizzazione dell'economia italiana.

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate da SACE anche a banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle attività di internazionalizzazione, nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati. Accordi di riassicurazione e di coassicurazione possono essere conclusi da SACE con enti o imprese italiani, autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali (2).

La Società può anche acquisire partecipazioni in società italiane ed estere direttamente strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e di garanzia o per consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati, concordando l’esercizio coordinato di tale attività con la partecipata SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all’estero (cfr. art. 4, Statuto della Società).

Le funzioni di SIMEST, ai sensi della Legge istitutiva n. 100/1990, sono appunto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabili organizzazioni in uno Stato dell’UE, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e/o di collaborazione commerciale ed industriale all’estero da parte di imprese italiane, con preferenza per le PMI, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

Quanto alle ulteriori funzioni di SACE a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana, essa può intervenire, quale tramite della Capogruppo CDP, anche attraverso l’esercizio diretto del credito (art. 3, D.L. n. 3/2015).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del D.L. n. 269/2003, come recentemente modificato dal recente “D.L. liquidità”, D.L. n. 23/2020, articolo 2, SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Con il D.L. cd. “Liquidità” (D.L. n. 23/2020, articolo 2), sono stati esplicitamente qualificati come strategici la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.

Gli impegni assicurativi assunti da SACE a sostegno dell’internazionalizzazione sono garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge di bilancio (il limite è distinto per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi). Nel rispetto di tali limiti e della disciplina europea, il MEF, di concerto con il MAECI, individua le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale.

Disposizioni normative successive al D.L. n. 269/2003 avevano già esteso l’ambito di applicazione delle garanzie dello Stato a favore di SACE (D.L. n. 91/2014, legge di stabilità 2016 - L. n. 208/2015, articolo 1, comma 879 e Legge di bilancio 2018 - L. n. 205/2017, art. 1, comma 267). L’impianto normativo è stato significativamente riformato con l’articolo 2 del D.L. n. 23/2020, cd. “D.L. liquidità”.

Il Decreto, intervenuto per far fronte al contesto economico congiunturale fortemente colpito dalla crisi pandemica, nel quadro di un generale potenziamento degli strumenti a supporto dell'export, ha introdotto un nuovo sistema di coassicurazione. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli impegni derivanti dall'attività assicurativa della Società sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. Si demanda alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all’assunzione di impegni da parte di SACE S.p.A. e Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato, su proposta di SACE, dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione e approvato dal CIPE. Al Comitato, istituito presso il MEF, è attribuito, tra l’altro, il compito di deliberare il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework). I rapporti tra il MEF e SACE S.p.A. sono regolati con convenzione. Nello stato di previsione del MEF, a decorrere dall’anno 2020 è poi istituito un Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato nel quale confluiscono anche le risorse già presenti sul Fondo già istituito nello stato di previsione del MEF, dal comma 9-bis dell’articolo 6, del D.L. n. 269/2003 nella sua formulazione vigente prima del D.L. liquidità. Il Fondo, gestito da SACE su indirizzo del MEF, è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla Società (articolo 2 che ha sostituito i commi da 9-bis a 9-quater e inserito gli ulteriori commi da 9-quinquies a 9-octies nell’articolo 6 del D.L. n. 269/2009).

Il D.L. n. 23/2020 ha assegnato a SACE, ulteriori significativi compiti.

Viene introdotta una nuova forma di operatività con finalità di sostegno e rilancio dell’economia. In particolare, l’articolo 2 del decreto legge autorizza la Società a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale (comma 1, lett. c).

Inoltre, lo schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese per far fronte all’emergenza economica determinata dalla pandemia e sostenerne la carenza di liquidità, è incentrato, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, sul ruolo di SACE oltre che su quello del Fondo di garanzia delle PMI. Ai sensi dell’articolo 1, SACE S.p.A. è autorizzata concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro e sulle esposizioni assunte dalla Società opera la garanzia dello Stato.

Il successivo D.L. n. 34/2020, articolo 35 e articolo 31, comma 1, ha ulteriormente esteso le competenze di SACE a sostegno della liquidità delle imprese nell’attuale emergenza. Ai sensi dell’articolo 35, SACE è autorizzata a concedere garanzie in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro Sulle obbligazioni assunte dalla Società opera la garanzia statale.

Infine, va ricordato il ruolo riconosciuto a SACE dal recente D.L. n. 76/2020 (cd. D.L. Semplificazioni”, articolo 64), in materia di rilascio delle garanzie per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili nell’ambito del piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un green new deal italiano, previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 85-100). Il rilascio delle garanzie è a titolo oneroso e nella misura massima dell'80% dell’investimento. Le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.5 mld di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni fissato annualmente dalla legge di bilancio, conformemente ai termini e condizioni previsti da una apposita convenzione stipulata tra il MEF e SACE S.p.A. e approvata con delibera del CIPE.

Quanto alle ulteriori eterogenee funzioni già svolte da SACE, si ricorda come alla Società sia stato attribuito anche il compito di assicurare i rischi derivanti da mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, promuovendo la fattorizzazione o le anticipazioni dei crediti pro-soluto (art. 9 D.L. n. 185/2008).


Il riassetto del gruppo SACE alla luce dell'articolo 67 del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto)

L’articolo 67 del DL 104/2020 disciplina il riassetto del Gruppo SACE.

Segnatamente, l’articolo 67, comma 2, dispone che - previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, è determinato il riassetto del gruppo SACE.

Il decreto determina il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n. 23/2020 cd. “Liquidità”, estensive delle competenze della Società e riformatrici della relativa governance societaria.

La disciplina sulla governance viene inoltre integrata dal comma 5. Il comma dispone che SACE S.p.A. consulti preventivamente il MEF e il MAECI anche sulle decisioni relative alla partecipata SIMEST S.p.A. A tal fine, il comma novella il citato articolo 3 del D.L. n. 23/2020 (integrandone il comma 2, lett. e)) (3).

Il comma 4 prevede che il MEF possa avvalersi - per le attività previste dall’articolo in esame - della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l’anno 2020.

Quanto alle risorse finanziarie, il comma 1 prevede che una quota degli apporti in titoli di Stato assegnati alla costituzione del cd. Patrimonio Rilancio, di cui all’articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34/2020 può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE. Il comma 3 dispone che all'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento, cui si dà corso tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, - nel limite massimo di 4.5 mld per l'anno 2020 - si provvede ai sensi dell'articolo 114, che reca le disposizioni di copertura finanziaria del decreto legge.


La disciplina europea sugli aiuti di stato

L'articolo 107del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) garantisce che gli aiuti concessi da uno Stato membro, o mediante risorse statali, non falsino la concorrenza e gli scambi all'interno dell'UE favorendo determinate società o la produzione di determinati beni.

Per questo, il TFUE prevede un divieto generale degli aiuti di Stato.

Il TFUE, però, lascia spazio ad una serie di obiettivi politici che possono essere sostenuti tramite aiuti di Stato e sono considerati compatibili con il mercato interno. La Commissione europea è responsabile dell'applicazione delle norme UE sugli aiuti, in particolare tramite la Direzione Generale (DG) della Concorrenza.

Il controllo degli aiuti di Stato da parte degli Organi europei richiede la notifica preventiva alla Commissione di tutte le nuove misure di aiuto disposte dallo Stato membro. Gli Stati devono attendere la decisione della Commissione prima di poter attuare la misura. Esistono, però, alcune eccezioni alla notifica obbligatoria, ad esempio:

  • per gli aiuti coperti da un'esenzione per categoria (che concede l'approvazione automatica per una serie di misure di aiuto definite dalla Commissione);

  • per gli aiuti de minimis, non superiori a 200.000 euro per impresa su un periodo di 3 esercizi fiscali (100.000 euro nel settore del trasporto su strada) o

  • per gli aiuti concessi nell'ambito di un regime di aiuti già autorizzato dalla Commissione.

Ogni notifica avvia un'indagine preliminare da parte della Commissione, la quale può richiedere informazioni allo Stato membro notificante, se la notifica è incompleta. Se lo Stato membro non risponde ad una richiesta di informazioni entro il periodo di tempo prescritto, la notifica si considera ritirata. Dal momento in cui ha ricevuto una notifica completa, la Commissione ha due mesi per decidere che:

  • non sono previsti aiuti ai sensi delle norme dell'UE e la misura può essere attuata;

  • l'aiuto è compatibile con le norme dell'UE, perché i suoi effetti positivi superano le distorsioni della concorrenza e possono essere attuati;

  • permangono seri dubbi sulla compatibilità della misura notificata con le norme UE sugli aiuti di Stato. In questo caso, la Commissione può avviare un'indagine approfondita (cosiddetto procedimento di indagine formale prevista dall'articolo 108, paragrafo 2 del TUEF.

Se uno Stato concede aiuti senza la preventiva autorizzazione della Commissione - o in caso di un aiuto illegale nei casi di aiuti notificati - l'Organo di controllo avvia dapprima un'indagine preliminare e, se persistono dubbi sulla compatibilità della misura, effettua successivamente un'indagine approfondita. In caso di decisione finale negativa, la Commissione richiede allo Stato membro di recuperare l'aiuto con gli interessi dal beneficiario finale. In questo caso, la Commissione apre un "caso di recupero" per imporre l'attuazione della sua decisione. Se lo Stato membro non si conforma alla decisione in tempo utile, la Commissione può deferirlo alla Corte di giustizia europea (CGUE), senza avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE.


Temporary framework: gli aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie (Sezione 3.11, punti 44-85)

Per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, la Commissione europea ha deciso di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, mediante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 adottato il 19 marzo scorso.

Il Quadro temporaneo legittima alcune tipologie di aiuti consentendo a tutti gli Stati membri di intervenire per sostenere il sistema economico a fronte dalla situazione di grave turbamento generata dall'emergenza sanitaria. E' stato oggetto di modifiche il 3 aprile, l'8 maggio (con l'autorizzazione di ricapitalizzazioni e debiti subordinati), il 29 giugno (si è consentito agli Stati membri di fornire supporto alle micro e piccole imprese e alle start-up e di incoraggiare gli investimenti privati) ed infine 13 ottobre.

Il 13 ottobre scorso la Commissione, infatti, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Temporary Framework che proroga le disposizioni del quadro temporaneo per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021, nonché estende ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi consentiti.

Nel rinviare per un esame analitico degli aiuti al testo consolidato del Temporary Framework, va ricordato che la Comunicazione della Commissione dell' l'8 maggio ha introdotto gli aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie. Questi aiuti sono stati introdotti partendo dalla considerazione che le misure di emergenza che gli Stati membri hanno dovuto adottare per contenere la pandemia di coronavirus, hanno influito sulla capacità di molte imprese europee di produrre beni o fornire servizi, con conseguenti perdite che hanno ridotto il loro capitale e la loro capacità di contrarre prestiti sui mercati.

Secondo l'attuale disciplina, gli aiuti alla ricapitalizzazione sono ammissibili solo se non sono disponibili altre soluzioni adeguate, nel senso che:

  • senza l'intervento dello Stato il beneficiario fallirebbe o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività. Tali difficoltà possono essere rivelate dal deterioramento, in particolare, del rapporto tra debito e patrimonio netto del beneficiario o da indicatori analoghi;

  • è nell'interesse comune intervenire. L'intervento può essere motivato dall'intento di evitare difficoltà di ordine sociale e un fallimento del mercato a causa di considerevoli perdite di posti di lavoro, dall'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, dal rischio di perturbazione di un servizio importante o da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro;

  • il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro interessato per coprire il fabbisogno di liquidità sono insufficienti per garantirne la redditività.

Inoltre, le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti. Gli aiuti possono, comunque, essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

L'intervento viene, dunque, ammesso per evitare difficoltà sociali e fallimenti del mercato a causa di una perdita significativa di posti di lavoro, l'uscita di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, o il rischio di perturbazione di un importante servizio.

Infine, l'aiuto deve limitarsi a consentire la redditività dell'impresa e non deve andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario antecedente la pandemia.

Le misure di sostegno alla ricapitalizzazione COVID-19 non possono essere concesse dopo il 30 settembre 2021 e sono di due categorie:

  • strumenti di capitale, in particolare l'emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate;

  • e/o strumenti con una componente di capitale (denominati "strumenti ibridi di capitale"), in particolare i diritti di partecipazione agli utili, le partecipazioni senza diritto di voto e a responsabilità limitata e le obbligazioni convertibili garantite o non garantite. Gli Stati membri possono anche sottoscrivere gli strumenti di cui sopra nell'ambito di un'offerta di mercato, a patto che qualsiasi conseguente intervento statale nei confronti del beneficiario soddisfi le condizioni di cui al Temporary Framework.

Affinché l'aiuto sia proporzionale, l'importo della ricapitalizzazione non deve superare il minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di Covid- 19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019.

Sono poi dettati i seguenti principi generali, in materia di remunerazione e uscita dello Stato:

  • lo Stato deve ricevere una remunerazione congrua per l'investimento. Quanto più la remunerazione è a condizioni di mercato, minore è la distorsione della concorrenza che l'intervento statale potrebbe causare;

  • la ricapitalizzazione dovrebbe essere rimborsata quando l'economia si stabilizza. La Commissione ritiene opportuno concedere al beneficiario un lasso di tempo sufficiente per rimborsarla. Lo Stato membro deve istituire un meccanismo d'incentivo graduale del rimborso;

  • la remunerazione della ricapitalizzazione dovrebbe essere aumentata per farla convergere con i prezzi di mercato al fine di incentivare il beneficiario e gli altri azionisti a rimborsare la misura di ricapitalizzazione dello Stato e ridurre al minimo il rischio di distorsioni della concorrenza;

  • quale conseguenza, le misure di ricapitalizzazione devono esigere una remunerazione sufficientemente elevata della ricapitalizzazione, che sia tale da incentivare le imprese a rimborsarla e cercare capitale alternativo non appena le circostanze di mercato lo consentono;

  • in alternativa ai metodi di remunerazione indicati nel Temporary Framework (cfr. punti 60-70 della Sezione 3.11), gli Stati membri possono notificare regimi o misure individuali il cui metodo di remunerazione è stabilito in funzione delle caratteristiche e del rango (seniority) dello strumento di capitale, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d'incentivo sull'uscita dello Stato e un impatto analogo sulla remunerazione dello Stato.

Dunque, lo Stato deve essere adeguatamente retribuito per i rischi che assume attraverso l'aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, per garantire la natura temporanea dell'intervento dello Stato, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i loro proprietari a riacquistare le azioni acquisite dallo Stato con la misura di aiuto.

I beneficiari e gli Stati membri sono tenuti ad elaborare una strategia di uscita, in particolare le grandi imprese che hanno beneficiato di significativi aiuti alla ricapitalizzazione da parte dello Stato.

Se, sei anni dopo l'aiuto alla ricapitalizzazione nel caso delle società quotate in borsa o sette anni nel caso delle altre imprese, l'uscita dello Stato è in dubbio, dovrà essere notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione per il beneficiario.

Fino a quando lo Stato non sarà completamente uscito:

  • i beneficiari sono soggetti al divieto di versare dividendi e riacquistare azioni se non in relazione allo Stato;

  • beneficiari diversi dalle PMI devono pubblicare informazioni sull'uso dell'aiuto ricevuto entro 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto e, successivamente, ogni 12 mesi. Questo comprende, in particolare, informazioni su come tale uso sostiene le loro attività in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Gli Stati membri devono poi pubblicare informazioni sull'identità delle imprese che hanno ricevuto un aiuto e sull'importo entro tre mesi dalla ricapitalizzazione.

Fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione:

  • ai beneficiari diversi dalle PMI viene impedito di acquisire una partecipazione superiore al 10% in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attività, comprese le operazioni a monte e a valle;

  • si applica una rigorosa limitazione della remunerazione della dirigenza, compreso il divieto dei bonus. Tali condizioni, afferma la Commissione, mirano anche a incentivare i beneficiari e i loro proprietari a riacquistare le azioni detenute dallo Stato non appena la situazione economica lo consenta.

Tali condizioni, afferma la Commissione, mirano anche a incentivare i beneficiari e i loro proprietari a riacquistare le azioni detenute dallo Stato non appena la situazione economica lo consenta.

Per garantire che i beneficiari non utilizzino indebitamente l'aiuto alla ricapitalizzazione, essi non devono utilizzare l'aiuto per sostenere le attività economiche di imprese integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019.

Al momento dell'approvazione di un regime, la Commissione chiederà una notifica separata per gli aiuti ad una società superiori alla soglia di 250 milioni di euro, che verranno sottoposti ad una valutazione individuale.

La quarta modifica al Temporary Framework ha introdotto specifici criteri per l'uscita dello Stato dalla ricapitalizzazione di imprese da esso partecipate (in via esclusiva o parziale) prima della ricapitalizzazione. Lo Stato potrà uscire dal capitale proprio di tali imprese anche mediante una valutazione indipendente, ripristinando nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia per preservare un'effettiva concorrenza nel mercato unico (nuovi punti 64-bis e 64- ter).


LA TAVOLA SINOTTICA DELLE PRINCIPALI MISURE DI RICAPITALIZZAZIONE (SINTESI)

Per un esame analitico vedasi il Testo consolidato del Temporary Framework


Schema quadro tempraneo ricapitalizzazio
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NOTE:

  1. Per le integrazioni alla citata disciplina, si vedano in particolare le modifiche apportate da D.L. n. 35/2005 (L. n. 80/2005) e dall’art. 1, commi 1335 e ss., della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).

  2. Le funzioni suddette sono relative ad operazioni già definite dal CIPE ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 143/1998 e dalla disciplina UE in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato.

  3. Gli articoli 2 e 3 del D.L. n. 23/2020: - prevedono un nuovo sistema di coassicurazione tra SACE e Stato sugli impegni derivanti dall'attività assicurativa della Società, finalizzato a rafforzarne il ruolo di supporto all’export e all’internazionalizzazione, e una nuova forma di operatività permanente di SACE a supporto della liquidità delle imprese (garantita dallo Stato) (articolo 2); - ridefiniscono la governance di SACE S.p.A., società attualmente partecipata al 100% da Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A), sottraendo la stessa dall’attività di direzione e coordinamento di CDP e prevedendo un’attività concertativa tra MEF e CDP circa l’esercizio da parte di CDP dei diritti derivanti dalla sua partecipazione in SACE. A sua volta il MEF, su talune attività, agisce di concerto con il MAECI. Nel dettaglio, l’articolo 3 del D.L. dispone, al comma 1, che SACE S.p.A. concordi con CDP S.p.A. le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'export e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. Il comma 2 prevede che CDP S.p.A. concordi preventivamente con il MEF, sentito il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il MEF agisce di concerto con il MAECI (comma 2, lett. a)). In merito alle altre operazioni di gestione della partecipazione in SACE, la Società CDP deve consultare preventivamente il MEF (comma 2, lett. b)). Lo stesso comma sottrae SACE S.p.A. all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A. (comma 2, lett. c)), disponendo che la Società consulti preventivamente: a) il MEF in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti (comma 2, lett. d)); b) il MEF e il MAECI in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti (comma 2, lett. e)). Su tale aspetto, come detto, interviene l’articolo qui in esame che impone a SACE l’obbligo di consultazione anche sulle decisioni relative alla SIMEST S.p.A., società partecipata al 76% da SACE S.p.A. Nella predisposizione del piano annuale di attività, SACE deve inoltre tenere conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal MAECI e dal MISE (comma 2, lett. f). Rimangono ferme le funzioni direttive esercitate dal MAECI nei confronti di SIMEST S.p.A., in ordine agli interventi della predetta Società ai sensi della sua normativa istitutiva (L. n. 100/1990). La riforma della governance di SACE, per esplicita previsione normativa, è stata adottata in considerazione del ruolo strategico della Società per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti. Si ricorda, in proposito, che lo schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese per far fronte all’emergenza economica determinata dalla pandemia e sostenerne la carenza di liquidità è incentrato, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020, sul ruolo di SACE oltre che su quello del Fondo di garanzia delle PMI. Inoltre, SACE svolge ulteriori compiti straordinari di sostegno all’economia nell’attale crisi, ai sensi del D.L. n. 34/2020.

Precedenti docupost:

  1. Focus su Cassa Depositi e Prestiti - Docupost 1

  2. CDP: dalle attività svolte alla galassia delle società partecipate - Docupost 2

  3. CDP: organi e controlli esterni - docupost 3

  4. CDP: regole Eurostat “market unit” e rischi di ingresso nel DP - docupost 4

  5. CDP: la "holding cassaforte" di Stato – Docupost 5

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