G iuvinale
Il 26 febbraio 2022, l'Ucraina ha presentato dinanzi la Corte internazionale di giustizia (CIJ) una domanda di procedimento principale nonché un richiesta di misure provvisorie contro la Federazione Russa.
L'istante, in particolare, ha chiesto all'Autorità adita di esercitare Il 26 febbraio 2022, l'Ucraina ha presentato dinanzi la Corte internazionale di giustizia (CIJ), contestualmente, una domanda di procedimento principale ed una richiesta di misure provvisorie contro la Federazione Russa. L'istante, in particolare, ha chiesto all'Autorità adita di esercitare.
Delle argomentazioni giuridiche poste dall'Ucraina a sostegno della domanda cautelare si è detto in questo precedente post.
Le novità
L'ICJ ha reso pubblico sul suo sito web una nota difensiva dalla Federazione Russa.
Anche se Mosca ha rifiutato di partecipare al procedimento - almeno per il momento - il documento espone la posizione legale della Russia pubblicamente disponibile.
Il punto chiave della difesa consiste nella negazione della giurisdizione della Corte su qualsiasi questione relativa all'uso della forza poiché, dice Mosca, esulano dall'ambito di applicazione della Convenzione sul genocidio e non sono coperte dalla clausola compromissoria di cui all'articolo IX della stessa.
Segnatamente, la Russia nega fermamente ed esplicitamente che le accuse di genocidio contro russi/di lingua russa nel Donbas abbiano qualsiasi tipo di collegamento con il suo uso della forza contro l'Ucraina (rapporto sottostante fatto valere dall'Ucraina).
Cosa sostiene, dunque, Mosca?
La sua unica giustificazione per l'uso della forza è rappresentata dall'autodifesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite (vedasi paragrafo 15):
The special military operation conductedbyRussia in the territoryofUkraine is
based on the United Nations Charter, its Article51and customary international law.
15. The legal basis for the military operation was comrnunicated on 24 February 2022 to
the Secretary-Generalofthe United Nations and the United Nations Security Council
by the Permanent Representativeofthe Russian Federation to the United Nations in
the formofa notification under Article51ofthe United Nations Charter. The relevant
letter addressed to the UN Secretary-General with the request to circulateitas a
documentoftheUNSecurity Council forwarded"the addressofthe Presidentofthe
Russian Federation H.E.Mr.Vladimir Putin to the citizensofRussiainforming them
ofthe measures taken in accordance with Article51ofthe UN Charter in exerciseof
the rightofself-defense"(emphasis added) (attached)
Gran parte di questa esposizione si sostanzia in citazioni letterali estrapolate dal discorso del presidente Putin, pronunciato il 24 febbraio scorso.
Come evidenziato, altro punto difensivo della Russia è negare che i riferimenti al genocidio contenuti nel discorso di Putin siano riferibili al genocidio come definito ai sensi della Convenzione sul genocidio (paragrafo 20):
20. A reference to genocide is not equal to the invocationoftheConvention or the
existenceofa dispute under it, since the notion of genocide exists in customary international law independently of the Convention.ltalso exists in national legal
systemsofStates including in the Russian Federation and Ukraine. There are no
references to the Convention in the statement of the President of the Russian
Federation to which the Government of Ukraine refers. The analys is of thedire
situationin Donbass, including atrocities and genocide, provides a general
humanitarian environment along with other factors and considerations. Ukraine first
mentioned the Convention in the contextofreference to genocide in Donbass, in a
statement of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine posted on its website on the
day Ukraine filed its submissions to the Court with the obvious purpose to devise a
basis for jurisdiction, although two days earlier, on 24 February 2022, the Ministry of
Foreign Affairs of Ukraine characterised the special military operation in terms of the
use of force without any reference either to the Convention or genocide.
Questa argomentazione, altamente formalistica, ha poco peso, dice Marko Milanovic.
Non vi è alcuna differenza sostanziale tra il concetto di genocidio ai sensi della Convenzione e quello del diritto consuetudinario, mentre la definizione ai sensi del diritto interno è completamente irrilevante.
A questo punto, non resta che attendere l'adozione del provvedimento della Corte sulle misure provvisorie per comprenderne esattamente la natura e la portata.
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