Riforma MES: il "niet" dei 5Stelle sarebbe un danno per tutta l'UE
di Gabriele Iuvinale
Il Meccanismo Europeo di Stabilità è diventato un doppio problema per il Governo Conte.
Da un lato c'è il MES pandemico, sinora rispedito al mittente per il no dei 5Stelle. Assicurerebbe 36 miliardi di euro per il sostegno della sanità duramente colpita dalla crisi da coronavirus.
Dall'altro, c'è la riforma del MES salva Stati per la creazione di un dispositivo di sostegno (backstop) al Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie. In altri termini, il MES diventerebbe anche un paracadute per salvare gli istituti di credito in crisi.
E c'è fretta da parte di alcuni Stati nel sottoscrivere il nuovo trattato. Anche le Istituzioni europee sono molto preoccupate per l'impatto che i crediti deteriorati (NPL, non performing loans) avranno sui bilanci delle banche.
L'Italia dovrà, dunque, dire agli altri Stati europei cosa intende fare del nuovo trattato. A tal riguardo, ci sarà il vertice dell'Eurogruppo il 30 novembre prossimo. E lì dovrà esserci una risposta.

Intanto ieri c'è stata una riunione preparatoria dell'Eurogruppo. In mattinata si è anche riunita la maggioranza di governo per decidere cosa fare. Ma a causa del "niet" dei 5 Stelle non è stata presa alcuna decisione.
Il Ministro Gualtieri tenterà ora di trovare una maggioranza parlamentare per sbrogliare la situazione ed arrivare al vertice di novembre con un sì in mano. Il trattato di riforma dovrà comunque essere ratificato dai Parlamenti dei singoli Stati.
Ma la riforma del MES è di fondamentale importanza per l'Europa. Cerchiamo, allora, di capirne il perché.
L'attuale Meccanismo europeo di stabilità
La nascita del MES risale a circa 13 anni fa.
Il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e, poi, il MES, sono nati a causa della grande crisi finanziaria che ha avuto inizio nel biennio 2007-2008.
In quel momento drammatico, gli Stati membri della zona euro avviarono un meccanismo di stabilità europeo - in seguito diventato noto come fondo salva-Stati - per finanziare i bilanci nazionali in grave difficoltà.
Le attività del FESF e del MESF sono confluite nel MES e, nel complesso, hanno sovvenzionato interventi di sostegno per un ammontare che sfiora i 300 miliardi di euro. Ha finanziato il bilancio pubblico di Irlanda (17,7 miliardi di euro), del Portogallo (26 miliardi di euro), della Grecia (202,7 miliardi di euro), della Spagna (41,3 miliardi di euro) e di Cipro (6,3 miliardi di euro).
Attualmente il Meccanismo europeo di stabilità è una organizzazione istituita sulla base di un Trattato intergovernativo. Fornisce assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona, nel caso in cui tale intervento risultasse indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area e dei suoi Stati membri.
Ne sono membri 19 Paesi dell'Eurozona ( (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna) e l'adesione è aperta agli altri Stati membri dell'UE. Il capitale sottoscritto totale è di circa 704,8 miliardi di euro, di cui circa 80 miliardi sono stati effettivamente versati dagli Stati membri aderenti. La ripartizione delle quote è basata sulla partecipazione al capitale versato della Banca centrale europea (BCE). Con 125,3 miliardi di euro sottoscritti (di cui 14,3 effettivamente versati), l'Italia è il terzo Paese per numero di quote del capitale del MES (17,7%), dopo la Germania, che ha sottoscritto quote per 190 miliardi di euro, di cui 21,7 effettivamente versati (26,9% del totale), e la Francia, che ha sottoscritto quote per 142 miliardi di euro, di cui 16,3 effettivamente versati (20,2% del totale). Tra gli altri principali sottoscrittori vi sono la Spagna, con 83 miliardi di euro (pari all'11,8% delle quote) e i Paesi Bassi con 40 miliardi di euro (pari al 5,6% delle quote)
Dal punto di vista procedurale, il MES si configura come uno strumento residuale.
Secondo il Trattato istitutivo, infatti, la prima linea di difesa dalle crisi di fiducia in grado di compromettere la stabilità della zona euro è rappresentata dal rigoroso rispetto, da parte degli Stati, del quadro giuridico dell’Unione europea, del quadro integrato di sorveglianza di bilancio e macroeconomica, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici, delle regole di governance economica dell’Unione europea e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (cosiddetto Fiscal Compact). Ed il semestre europeo, in generale, è la sede dove la Commissione europea verifica il rispetto di tali regole.
Nel dicembre 2017, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento volta a integrare il MES nell'ordinamento istituzionale dell'UE, trasformandolo in un Fondo monetario europeo (FME). La proposta, però, non ha trovato consenso tra gli Stati.
Facendo seguito al mandato ricevuto dal Vertice euro del 14 dicembre 2018, l'Eurogruppo del 13 giugno 2019 ha raggiunto un accordo su una proposta di riforma del MES, nell'ambito di un più ampio pacchetto di interventi secondo cui la revisione del meccanismo viene collegata alla definizione di uno strumento europeo di bilancio per la convergenza e la competitività e al completamento dell'Unione bancaria. Il successivo Vertice euro del 21 giugno ha preso atto dell'accordo e ha chiesto all'Eurogruppo di proseguire i lavori in modo da consentire il raggiungimento di un accordo sull'intero pacchetto nel dicembre 2019 così da consentire prontamente l'avvio del processo di ratifica negli Stati membri.
E siamo, dunque, ai giorni nostri.
Il nuovo MES nella logica della riforma
Con la modifica del Trattato istitutivo, il MES, oltre a sostenere la stabilità dei Paesi aderenti, fornirebbe, dunque, un dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014, sotto forma di linea di credito rotativo (nuovo articolo 18A del Trattato MES revisionato).
Il nuovo MES, quindi, dovrebbe supportare la risoluzione delle crisi sia con riferimento alle finanze pubbliche degli Stati membri che alle relative istituzioni bancarie e finanziarie, integrandosi nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare che prestano servizi che comportano l’assunzione di rischi in proprio (Single Resolution Mechanism), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism).
In particolare, il nuovo articolo 18A prevede che se il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board) dovesse chiedere l'attivazione del dispositivo di sostegno, il Consiglio dei governatori potrebbe decidere di istituirlo sulla base di una proposta del Direttore generale. Le specifiche modalità e condizioni finanziarie del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico dovrebbero essere specificate in un apposito accordo concluso con il Comitato di risoluzione unico, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal Direttore generale.
Le decisioni sui prestiti e sulle erogazioni al Fondo dovrebbero essere prese dal Consiglio di amministrazione, secondo la regola del comune accordo, sulla base dei criteri identificati in sede di revisione (elencati nel nuovo allegato IV, incluso nel Trattato). Fra tali criteri, figurano il rispetto dei principi di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, neutralità di bilancio nel medio periodo e di "ultima istanza", per cui al dispositivo di sostegno si può fare ricorso solo nel caso in cui risultino esauriti i mezzi del Fondo di risoluzione unico e il Comitato presenti comunque una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno.
Il dispositivo nasce, però, per essere utilizzato solo in momenti di eccezionale gravità. Difatti, secondo il nuovo articolo 15B il MES dovrebbe decidere sull'impiego del dispositivo di sostegno entro 12 ore dalla domanda del Comitato, termine che il Direttore generale può eccezionalmente prorogare a 24 ore, in caso di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa.
Il Fondo di risoluzione unico è alimentato dai contributi egli istituti bancari e dovrebbe raggiungere, a regime (2023), una capienza di 60 miliardi di euro, in grado di coprire l'1% dei depositi dell'eurozona. Il MES potrebbe prendere una decisione a maggioranza qualificata (85% dei voti espressi in proporzione alle quote detenute) qualora la Commissione europea e la BCE concludessero che la mancata adozione urgente di una decisione potrebbe minacciare la sostenibilità economica e finanziaria dell'eurozona.
Il nuovo trattato MES, inoltre, introduce anche una procedura semplificata per la linea di credito condizionale precauzionale (MES macro). Viene ridefinito anche il riparto di competenze fra i soggetti chiamati a garantire l'attuazione del Trattato. In particolare, sono previste nuove modalità di cooperazione tra il MES e la Commissione europea nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria.
Con la riforma dell'articolo 12 del Trattato, inoltre, vengono modificate anche le clausole d'azione collettiva con l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, per i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, anche delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza unica (single limb CACs).
Il Meccanismo europeo di stabilità, infine, non deve essere confuso con il MES - Pandemic Crisis Support. Quest'ultimo costituisce una speciale linea di credito utilizzabile dagli Stati membri per il rimborso dei costi sanitari diretti ed indiretti sostenuti per fronteggiare la pandemia da Covid 19.
Qui potete anche scaricare un documento riassuntivo del MES pandemico predisposto da EXTREMA RATIO