Rule of law: la CGUE respinge in toto i ricorsi di Ungheria e Polonia
- Gabriele Iuvinale
- 16 feb 2022
- Tempo di lettura: 3 min
G Iuvinale
La Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella cause C-156/21 e C-157/21 ha respinto oggi i ricorsi proposti dall’Ungheria e dalla Polonia contro il meccanismo di condizionalità che subordina
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il beneficio dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione al rispetto da parte degli Stati membri dei cosiddetti principi dello Stato di diritto.
Tale meccanismo è stato adottato sul fondamento di una base giuridica adeguata, è compatibile con la procedura prevista all’articolo 7 TUE e rispetta in particolare i limiti delle competenze attribuite all’Unione e il principio della certezza del diritto
I fatti
Il 16 dicembre scorso, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato un regolamento che istituisce un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri. Per realizzare tale obiettivo,il regolamento consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di adottare misure di protezione quali la sospensione dei pagamenti a carico del bilancio dell’Unione o la sospensione dell’approvazione di uno o più programmi.
L’Ungheria e laPolonia hanno proposto ciascuna un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
chiedendo l’annullamento di tale regolamento. In particolare sostengono l’assenza di una base giuridica adeguata nei Trattati UE e FUE, l’elusione della procedura prevista all’articolo 7 TUE, il superamento dei limiti delle competenze dell’Unione e la violazione del principio della certezza del diritto. A sostegno dei loro argomenti, le parti hanno fatto riferimento a un parere riservato del servizio giuridico del Consiglio vertente sulla proposta iniziale che ha portato al regolamento.
La decisione
La Corte constata, in primo luogo, che la procedura prevista dal regolamento può essere avviata solo nel caso in cui sussistano motivi fondati per ritenere non soltanto che in uno Stato membro si verifichino violazioni dei principi dello Stato didiritto, ma soprattutto che tali violazioni compromettano o rischino seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari.
Il regolamento mira, pertanto, a proteggere il bilancio dell’Unione da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello Stato di diritto, e non già a sanzionare, di per sé, violazioni del genere.
Al riguardo, la Corte ricorda che il rispetto da parte degli Stati membri dei valori comuni
sui quali l’Unione si fonda, che sono stati identificati e condivisi dai medesimi, e che
definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune a tali Stati,
tra i quali lo Stato di diritto e la solidarietà, giustifica la fiducia reciproca tra tali Stati.
Poiché tale rispetto costituisce quindi una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati a uno Stato membro, l’Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni, di difendere tali valori.
Il rispetto di tali valori non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto al fine di aderire all’Unione e dal quale potrebbe sottrarsi in seguito alla sua adesione. E il bilancio dell’Unione è uno dei principali strumenti che consentono di concretizzare, nelle politiche e nelle azioni dell’Unione, il principio fondamentale di solidarietà
La sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione e gli interessi finanziari
dell’UE possono essere gravemente compromessi da violazioni dei principi dello Stato
di diritto commesse in uno Stato membro, aggiunge la Corte.
Queste violazioni, prosegue il Giudice, possono comportare, in particolare, l’assenza di garanzia che spese rientranti nel bilancio dell’Unione soddisfino tutte le condizioni di finanziamento previste dal diritto dell’Unione e, pertanto, rispondano agli obiettivi
perseguiti dall’Unione quando essa finanzia spesedi tal genere.
Pertanto, conclude la Corte,
un «meccanismo di condizionalità» orizzontale, come quello istituito dal regolamento, che subordina il beneficio di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione al rispetto da parte di uno Stato membro dei principi dello Stato di diritto,può rientrare nella competenza,conferita daiTrattati all’Unione,di stabilire «regole finanziarie» relative all’esecuzione del bilancio dell’Unione
Inoltre, la procedura istituita dal regolamento non elude la procedura prevista all’articolo 7 TUE e rispetta i limiti delle competenze attribuite all’Unione, sostiene il Giudice.
Non c'è alcuna violazione della certezza del diritto, poi. Al riguardo, Corte sottolinea
che i principi contemplati nel regolamento, in quanto elementi costitutivi di tale nozione, sono stati ampiamente elaborati nella sua giurisprudenza, che tali principit rovano la loro fonte in valori comuni riconosciuti e applicati anche dagli Stati membri nei loro rispettivi ordinamenti giuridici e che essi derivano da una nozione di «Stato di diritto» che gli Stati membri condividono e cui aderiscono,quale valore comune alle loro tradizioni costituzionali. Gli Stati membri sono in grado di determinare con sufficiente precisione il contenuto essenziale e i requisiti derivanti da ciascuno di tali principi.
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