UE: il contante non si tocca!
- Gabriele Iuvinale
- 26 gen 2021
- Tempo di lettura: 4 min
Gabriele Iuvinale
Dopo il richiamo della Banca Centrale Europea per il cashback di stato introdotto in Italia, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea torna a ribadire un principio importante: il pagamento in contanti non può essere sostituito da mezzi elettronici obbligatori, salvo casi eccezionali. Ossia, quando sussiste un motivo d’interesse pubblico ravvisato laddove il pagamento in contanti può comportare un costo irragionevole per l'amministrazione a causa del numero molto elevato di contribuenti.

Il fatto
Due cittadini tedeschi, soggetti al versamento del canone radiotelevisivo nel Land dell’Assia (Germania), hanno proposto allo Hessischer Rundfunk (organismo radiotelevisivo dell'Assia) di poter pagare tale canone in contanti. Invocando il suo regolamento sulla procedura di pagamento dei canoni radiotelevisivi, che esclude qualsiasi possibilità di pagare detto canone in contanti, lo Hessischer Rundfunk ha respinto la loro proposta e ha inviato loro avvisi di pagamento.
I due cittadini tedeschi hanno presentato ricorso contro tali avvisi di pagamento e la controversia è giunta dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania). Tale giudice ha rilevato che l’esclusione della possibilità di pagare il canone radiotelevisivo mediante banconote in euro, prevista dal regolamento sulla procedura di pagamento dello Hessischer Rundfunk, viola una disposizione del diritto federale, di rango superiore, la quale prevede che le banconote denominate in euro hanno un corso legale illimitato.
Interrogandosi, tuttavia, sulla compatibilità di tale disposizione del diritto federale con la competenza esclusiva dell'Unione nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il Bundesverwaltungsgericht ha adito la Corte in via pregiudiziale. Tale giudice ha, altresì, chiesto se il corso legale che hanno le banconote denominate in euro vietasse agli organismi pubblici degli Stati membri di escludere la possibilità di adempiere in contanti un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica, come avviene nel caso del pagamento del canone radiotelevisivo nel Land dell'Assia.
La decisione
La Corte, riunita in Grande Sezione nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, con sentenza n. C-422/19 del 26.1.2021, ha dichiarato che uno Stato membro, la cui moneta è l'euro, può, nell'ambito dell'organizzazione della sua pubblica amministrazione, adottare una misura che obbliga quest'ultima ad accettare pagamenti in contanti o introdurre, per un motivo d’interesse pubblico e a determinate condizioni, una deroga a tale obbligo.
In altri termini, il pagamento in contanti non può essere sostituito da mezzi elettronici imposti dallo Stato.,
La Corte è partita, innanzitutto, dalla nozione di «politica monetaria» nel cui ambito l'Unione dispone di una competenza esclusiva per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, ai sensi degli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera c) del TFUE.
La Corte ha poi precisato che:
tale nozione non si limita alla sua attuazione operativa, ma implica anche una dimensione normativa volta a garantire lo status dell'euro in quanto moneta unica.
l’attribuzione di un «corso legale» alle sole banconote in euro emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali (1), sancisce il carattere ufficiale di tali banconote nella zona euro, escludendo che banconote diverse possano beneficiare di tale carattere.
la nozione di «corso legale» di un mezzo di pagamento denominato in un’unità monetaria significa che tale mezzo di pagamento, in generale, non può essere rifiutato in pagamento di un debito espresso nella stessa unità monetaria.
il fatto che il legislatore dell'Unione possa stabilire le misure necessarie all'uso dell'euro quale moneta unica (2) riflette l'esigenza di stabilire principi uniformi per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro e contribuisce al perseguimento dell'obiettivo principale della politica monetaria dell'Unione, consistente nel mantenere la stabilità dei prezzi.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che solo l'Unione è competente a precisare il corso legale riconosciuto alle banconote in euro. A tale riguardo, essa ricorda che, quando una competenza è attribuita all'Unione in via esclusiva, gli Stati membri non possono adottare o mantenere una disposizione rientrante in tale competenza, anche nel caso in cui l'Unione non abbia esercitato la propria competenza esclusiva.
Fatte queste premesse, la Corte ha rilevato che, per riconoscere o preservare l'effettività del corso legale delle banconote in euro, non è necessario imporre un obbligo assoluto di accettazione di tali banconote come mezzo di pagamento. Inoltre, non è neppure necessario che l'Unione stabilisca, in modo esaustivo e uniforme, le eccezioni a tale obbligo di principio, purché sia possibile, in linea generale, pagare in contanti.
La Corte, dunque, ha concluso che gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono competenti a disciplinare le modalità di esecuzione degli obblighi di pagamento, purché sia possibile, in linea generale, pagare in contanti mediante valuta denominata in tale moneta. Pertanto, uno Stato membro può adottare una misura che obbliga la sua amministrazione pubblica ad accettare pagamenti in contanti mediante tale valuta.
Ma la Corte ha sancito anche un altro importante principio.
Ha rilevato, in particolare, che il corso legale delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro implica, in linea di principio, l'obbligo di accettarle.
Tuttavia, la Corte ha precisato che tale obbligo può, in linea di principio, essere limitato dagli Stati membri per motivi d’interesse pubblico, a condizione che tali restrizioni siano proporzionate all'obiettivo di interesse pubblico perseguito, il che comporta, in particolare, che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari.
A tal proposito, la Corte ha affermato che è effettivamente nell’interesse pubblico che i debiti di somme di denaro nei confronti delle autorità pubbliche possano essere onorati in un modo che non implichi per esse un costo irragionevole che impedirebbe loro di garantire i servizi forniti a costi inferiori. Pertanto, il motivo d’interesse pubblico relativo alla necessità di garantire l’adempimento di un’obbligazione pagamento imposta da un’autorità pubblica può giustificare una limitazione ai pagamenti in contanti, in particolare quando il numero di contribuenti nei cui confronti il credito deve essere recuperato è molto elevato.
NOTE:
Sancito dall’articolo128, paragrafo1, terza frase, TFUE, dall’articolo16, primo comma, terza frase, del protocollo (n.4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU2016, C202, pag.230) nonché dall’articolo 10, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (GU1998, L139, pag.1)
Articolo 133 TFUE
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