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Immagine del redattoreGabriele Iuvinale

L'”Avvocato del popolo” rinuncia al suo mandato

di Nicola Iuvinale

Quando si presentò ai suoi cittadini, il Premier Conte si definì “avvocato del popolo”.

Si era, di fatto, “proclamato” rappresentante dei diritti fondamentali dei cittadini, ponendosi nella veste di tutore “del popolo”.

Una sorta di filtro tra le prerogative costituzionali dello Stato e le libertà fondamentali dei cittadini.

Un incarico, però, già in odore di "conflitto di interessi" e soprattutto arduo, molto arduo.

E' vero, a quel tempo non c'era la pandemia, ma un avvocato, anche quando le cose si “mettono male” o diventano “più difficili”, dovrebbe sempre difendere i diritti degli assistiti, non cercare di rinunciare al mandato.


Nella giornata di ieri, invece, per una serie di avvenimenti, si è preso definitivamente atto che quel "conflitto di interessi" era divenuto irrevocabilmente incompatibile con l'incarico di rappresentanza e difesa civica che Conte si era auto-affidato. Quanto accaduto, infatti, si pone in evidente contrasto con i principi di legalità sostanziale, di libertà e ai diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dai più importanti Trattati e Convenzioni Internazionali.

Iniziamo con il D.L. 158/2020 (del 2/12).

I Decreti Legge, che attribuiscono poteri regolamentari all'Esecutivo, come nel caso in esame, devono, in generale, rispettare il principio di legalità che si estrinseca attraverso quello della legalità formale (il potere deve essere attribuito per legge) e sostanziale (la legge attributiva del potere deve fissare i criteri che consentano di delimitare il potere attribuito).

Il DL 158/2020, nell'art. 1 comma 3 pare rispettare quello di legalità formale, ponendo dubbi sul rispetto di quello sostanziale.

Il Governo, infatti, dopo aver imposto una serie di restrizioni alla circolazione delle persone, attribuisce al Presidente Conte - nel periodo che va dal 21/12 al 6/1 - il potere di adottare anche misure più restrittive, a prescindere dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle regioni (1).

Cosa significa?

Il sistema adoperato nei DPCM del 3/11 e del DPCM del 3/12 di classificazione regionale in zone rosse, gialle e arancioni si basa sul decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 con il quale sono stati ampliati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario (allegato 10 del DPCM del 26 aprile scorso). In pratica sono stati definiti i 21 criteri posti a base dell'algoritmo che definisce le zone in cui è maggiore la possibilità di diffusione.

Tali indicatori, pur presentando delle criticità e delle opacità intrinseche, comunque circoscrivono il potere discrezionale del Presidente del Consiglio nell'attuazione dei relativi DPCM, perché sono criteri oggettivi che consentono di modulare in aumento o in diminuzione le misure restrittive alla libertà. In pratica, cercano di dare attuazione al principio di legalità sostanziale, andando a circoscrivere la discrezionalità del potere amministrativo.

L'ultimo DL, dunque, richiama gli artt. 1 e 2 del DL n. 19/2020, consentendo però “anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario” (come sopra delineato) la possibilità di applicare misure più restrittive attingendole tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2 dello stesso DL (in pratica quelle già applicate nel primo lockdown).

La scelta di tali misure, da attuarsi tramite provvedimenti del Presidente del Consiglio, si basa sul generico richiamo per “i profili tecnico scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità” (art. 2, comma 1) al Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 830.

Quindi si fa un passo indietro, slegando i poteri del Presidente Conte (nella scelta delle misure limitative della libertà da adottare) che passerebbero dall'algoritmo al parere del Comitato tecnico-scientifico.

Tutto ciò, però, sembrerebbe condurre verso una deriva autoritaria e non conservatrice della funzione di garanzia della legge.

Passiamo alla conferenza stampa di ieri sera dove Conte ha illustrato le misure adottate con l'ultimo DPCM.

In uno dei passaggi finali il Premier evoca il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) per la futura vaccinazione da Covid-19, sostenendo che “se la curva dei contagi non lo richiederà non sarà necessario imporre un trattamento sanitario obbligatorio e cercheremo fino all'ultimo di preservare la facoltatività della vaccinazione”.

Extrema Ratio ha già affrontato in due post il tema giuridico della vaccinazione da Covid-19 tra obbligo o facoltatività e in un altro quello della tutela risarcitoria e dei doveri del datore di lavoro, anche alla luce della classificazione del virus quale rischio biologico, nella tutela alla salute dei lavoratori e dei terzi.

Cerchiamo, allora, di fare chiarezza.

Un conto è l'obbligo o la facoltà vaccinale, altro è prevedere, in caso di rifiuto, la sanzione più grave, quella del trattamento sanitario obbligatorio che impone, coattivamente, con la forza, la vaccinazione.

L'obbligo si giustificherebbe solo se la tutela dell'interesse sanitario collettivo prevalesse su quello individuale. Ma tale obbligo deve giustificarsi su preventivi accertamenti medico-scientifici e da esso non devono derivare danni o effetti collaterali permanenti.

Il contemperamento degli interessi coinvolti, con le modalità di tutela della salute collettiva ed individuale (tra la facoltatività o l'obbligatorietà), resta comunque compito del decisore politico.

E' lui, infatti, che deve stabilire quale sia, nel momento storico in cui interviene, il livello di protezione più adeguato e proporzionato da raggiungere.

Vi sono, poi, norme internazionali applicabili anche in Italia, che confermano come gli interventi di profilassi contro malattie infettive e diffusive devono soggiacere a limiti (dei quali il legislatore dovrà tenere conto), come quelli derivanti dalla necessità di tutelare la vita, la libertà, l’integrità psico-fisica, la dignità umana, il consenso informato e la riservatezza. (2)

Quindi, esiste la possibilità di imporre giuridicamente l'obbligo vaccinale sia per i minori, sia per alcune categorie di lavoratori è una strada già percorsa dal legislatore.

Altro è prevedere una sanzione coattiva in caso di rifiuto.

Evocando un possibile TSO, il Premier Conte non si limita solo a sancire una eventuale futura obbligatorietà del vaccino (come detto, cosa possibile solo a certe condizioni), ma fa addirittura riferimento alla forma più invasiva, più grave di sanzione, quella cioè della costrizione coattiva. Quest'ultima andrebbe, invece, considerata come l'estrema ratio e sarebbe, comunque, necessaria una specifica disposizione normativa.

Mai l'ordinamento giuridico italiano post Costituzione ha previsto una cosa simile nel campo delle vaccinazioni, prevedendola limitatamente alla sola ipotesi, e a certe condizioni (con l'osservanza di precise garanzie giurisdizionali e procedurali ed esclusivamente in strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate), della cura di alcune malattie mentali cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978.

Oggi, il solo paventare l'ombra di un TSO vaccinale, in assenza di una legge che lo possa giustificare (e al di là della sua eventuale fondatezza costituzionale tutta da verificare), significa auto-attribuirsi, senza alcun fondamento giuridico, un'autorità fortemente limitativa delle libertà personali degli individui, confermando la deriva autoritaria che si è presa.

Infine, una considerazione anche sul Commissario Straordinario Arcuri.

Nella conferenza stampa di ieri, un giornalista gli ha posto, tra l'altro, questa domanda «Lo scorso marzo per l’acquisto dalla Cina di molte mascherine ci sarebbe stato più di un intermediario. Questo lo hanno scritto i giornali e la Procura di Roma ha aperto un’indagine. Non c’è il rischio che accada la stessa cosa per le siringhe?».

La risposta di Arcuri è stata «Siccome il nostro rapporto va consolidandosi e lei mi fa delle domande tecnicamente avvedute, per evitare che debba continuare in questa triste attività, mi asterrei dal risponderle, avendolo fatto per il tramite di una querela ai contenuti informativi che le ho detto».

Sicuramente quanto scritto su una querela o denuncia è secretato ex lege e nessun estraneo può averne contezza, essendo contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero. Ma ad una domanda non può rispondersi attraverso un richiamo per relationem a quanto scritto su una querela alla quale il giornalista non ha accesso.

Soprattutto se chi deve rispondere esercita un potere straordinario che gli è stato conferito per la tutela di interessi pubblici.

La testata “Sussidiario.net” ieri l'ha definita “una risposta dai toni educati, ma che cela una sorta di minaccia nei confronti del giornalista che gliel’ha posta, visto che è entrato nel merito solo con chi ha denunciato”.

Il diritto di libertà di manifestazione del pensiero, di critica e di cronaca sancito dall'art. 21 della Costituzione è anch'esso un diritto inviolabile, non dimentichiamolo.

I nostri diritti costituzionali non possono essere sospesi in nome di uno stato di emergenza sanitaria.

In realtà, dovrebbe essere esattamente il contrario.



  1. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge(art.1 comma 3).

  2. Al riguardo rilevano, gli artt. 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE), che garantiscono la dignità umana e l’integrità fisica e psichica di ciascun individuo, nonché (art. 3, comma 2) il rispetto del consenso libero e informato della persona in ambito medico e biologico; l’art. 8, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare; l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (per la quale la ratifica e l’esecuzione sono state disposte con legge 27 maggio 1991, n. 176), che tutelano la salute dei minori e garantiscono il loro accesso ai servizi medici; gli artt. 5, 6 e 9 della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 (per la quale la ratifica e l’esecuzione sono state disposte con legge 28 marzo 2001, n. 145), il primo dei quali, in particolare, sancisce come regola generale la necessità del consenso libero e informato dell’interessato ai trattamenti sanitari.


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